Art. 16 
 
     Deroghe riguardanti l'identificazione di determinati equini 
 
  1. Gli equini detenuti appartenenti a popolazioni che  vivono  allo
stato    semiselvatico     possono     avvalersi     della     deroga
all'identificazione se l'autorita' competente verifica i requisiti di
cui all'art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e all'art.
31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. 
  2. Le autorita' competenti delle regioni e delle province  autonome
devono definire le popolazioni di equini di cui al comma  1  presenti
sul proprio territorio e comunicarne le  informazioni,  complete  dei
dati geografici di ciascuna zona, alla DGSAF entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Possono usufruire della deroga esclusivamente le popolazioni  di
equini e le zone indicate in uno specifico elenco informatizzato  che
la DGSAF rende disponibile al pubblico ed alla  Commissione  europea,
ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE)  n.
2019/2035, sul portale dei sistemi informativi  veterinari,  in  base
alle informazioni ricevute e costantemente aggiornate dalle regioni e
province autonome. 
  4. Gli equini appartenenti alle popolazioni presenti nell'elenco di
cui al comma 3 sono in ogni caso identificati ai sensi  dell'art.  60
del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 prima di: 
    a. lasciare la popolazione, tranne in caso di trasferimento sotto
la supervisione ufficiale da una determinata popolazione  autorizzata
a un'altra; 
    b. essere tenuti in cattivita' per uso domestico, anche se  nella
stessa zona indicata nell'elenco di cui al comma 3.