Art. 16 Deroghe riguardanti l'identificazione di determinati equini 1. Gli equini detenuti appartenenti a popolazioni che vivono allo stato semiselvatico possono avvalersi della deroga all'identificazione se l'autorita' competente verifica i requisiti di cui all'art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e all'art. 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. 2. Le autorita' competenti delle regioni e delle province autonome devono definire le popolazioni di equini di cui al comma 1 presenti sul proprio territorio e comunicarne le informazioni, complete dei dati geografici di ciascuna zona, alla DGSAF entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Possono usufruire della deroga esclusivamente le popolazioni di equini e le zone indicate in uno specifico elenco informatizzato che la DGSAF rende disponibile al pubblico ed alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, sul portale dei sistemi informativi veterinari, in base alle informazioni ricevute e costantemente aggiornate dalle regioni e province autonome. 4. Gli equini appartenenti alle popolazioni presenti nell'elenco di cui al comma 3 sono in ogni caso identificati ai sensi dell'art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 prima di: a. lasciare la popolazione, tranne in caso di trasferimento sotto la supervisione ufficiale da una determinata popolazione autorizzata a un'altra; b. essere tenuti in cattivita' per uso domestico, anche se nella stessa zona indicata nell'elenco di cui al comma 3.