Art. 17 Disposizioni finali 1. Il decreto del Ministero della salute 29 dicembre 2009 concernente «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, della legge 1° agosto 2003, n. 200)» e il decreto del Ministero della salute 26 settembre 2011 concernente «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi» sono abrogati. 2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. In caso di violazioni al presente decreto, sino a nuove disposizioni nazionali previste dall'art. 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni sanzionatorie previste dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, oltre che le misure previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625 e le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27. 4. Ai costi delle prestazioni della ASL effettuate su domanda dell'operatore si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.