Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  decreto  del  Ministero  della  salute  29  dicembre   2009
concernente  «Linee  guida  e  principi  per  l'organizzazione  e  la
gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma  15,
della legge 1° agosto 2003, n. 200)» e il decreto del Ministero della
salute  26  settembre  2011  concernente  «Approvazione  del  manuale
operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi» sono abrogati. 
  2. Dall'applicazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione  del  presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. In  caso  di  violazioni  al  presente  decreto,  sino  a  nuove
disposizioni nazionali previste dall'art. 14 della  legge  22  aprile
2021, n. 53, si adottano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
sanzionatorie previste dal decreto legislativo 16 febbraio  2011,  n.
29, oltre che le  misure  previste  dagli  articoli  137  e  138  del
regolamento  (UE)  n.  2017/625  e  le   disposizioni   del   decreto
legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27. 
  4. Ai costi delle  prestazioni  della  ASL  effettuate  su  domanda
dell'operatore  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.