Art. 2 Definizioni 1. Per la gestione del sistema I&R nazionale degli equini si applicano le seguenti definizioni e quelle di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012, al regolamento (UE) n. 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione, incluso il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. In particolare, ai fini del presente decreto si intende: a) equino: come definito all'art. 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; b) equino registrato: come definito all'art. 2, punto 5), lettera a) e lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; c) equino non registrato: equino diverso dalla lettera b); d) equino destinato alla produzione di alimenti: equino detenuto allo scopo di produrre alimenti, compreso l'equino destinato alla macellazione di cui all'art. 2, punto 10) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; e) operatore: come definito all'art. 2, punto 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 che qualora non sia il proprietario dell'equino agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R; f) stabilimento: come definito all'art. 4, punto 27), del regolamento (UE) n. 2016/429; g) stabilimento di residenza: lo stabilimento in cui l'equino soggiorna per almeno trenta giorni continuativi dal suo ingresso; h) allevamento: attivita' di un operatore che alleva uno o piu' equini in uno stabilimento; i) stabilimento di ricovero collettivo: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari; j) trasportatore: un operatore che trasporta equini per proprio conto o per conto terzi; k) libro genealogico: come definito all'art. 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 2016/1012; l) macello: come definito nell'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004; m) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, e le altre amministrazioni secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27; n) autorita' zootecnica: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, conformemente all'art. 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012; o) transponder: il mezzo di identificazione elettronico quale definito all'art. 2, punto 23), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; p) codice unico: come definito all'art. 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e costituito da un codice alfanumerico conforme all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; q) veterinario ufficiale: il veterinario della ASL competente per territorio; r) veterinario responsabile del trattamento: il veterinario di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 2019/6 responsabile del trattamento di un equino con medicinali, della documentazione di tale trattamento e delle sue conseguenze sullo status dell'equino come destinato o non destinato alla produzione di alimenti; s) organismo di rilascio: l'organismo delegato di cui all'art. 2, punto 25, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, autorizzato conformemente all'art. 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 429/2016 per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, come indicato nell'allegato A. t) documento unico di identificazione a vita: come definito all'art. 2, punto 22), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.