Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Per la gestione  del  sistema  I&R  nazionale  degli  equini  si
applicano le seguenti definizioni e quelle di cui al regolamento (UE)
n. 2016/1012, al regolamento (UE) n. 2016/429 e suoi atti delegati  e
di esecuzione, incluso il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.
In particolare, ai fini del presente decreto si intende: 
    a) equino: come definito all'art. 2, punto 1), del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2021/963; 
    b) equino registrato: come definito all'art. 2, punto 5), lettera
a) e lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; 
    c) equino non registrato: equino diverso dalla lettera b); 
    d) equino destinato alla produzione di alimenti: equino  detenuto
allo scopo di produrre alimenti,  compreso  l'equino  destinato  alla
macellazione  di  cui  all'art.  2,  punto  10)  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2021/963; 
    e) operatore: come definito all'art. 2, punto 3) del  regolamento
di esecuzione (UE) n. 2021/963 che qualora non  sia  il  proprietario
dell'equino agisce in accordo e per conto  di  quest'ultimo  ai  fini
della gestione del sistema I&R; 
    f)  stabilimento:  come  definito  all'art.  4,  punto  27),  del
regolamento (UE) n. 2016/429; 
    g) stabilimento di residenza: lo  stabilimento  in  cui  l'equino
soggiorna per almeno trenta giorni continuativi dal suo ingresso; 
    h) allevamento: attivita' di un operatore che alleva uno  o  piu'
equini in uno stabilimento; 
    i) stabilimento di ricovero collettivo: stabilimento  finalizzato
al  raggruppamento  e  ricovero  di  equini  appartenenti  a  diversi
proprietari; 
    j) trasportatore: un operatore che trasporta equini  per  proprio
conto o per conto terzi; 
    k) libro genealogico: come definito all'art. 2,  punto  12),  del
regolamento (UE) n. 2016/1012; 
    l) macello:  come  definito  nell'allegato  I,  punto  1.16,  del
regolamento (CE) n. 853/2004; 
    m) autorita' competente: il Ministero della salute,  le  regioni,
le province autonome  e  le  Aziende  sanitarie  locali,  di  seguito
denominate ASL, e le altre  amministrazioni  secondo  gli  ambiti  di
rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27; 
    n) autorita' zootecnica: il Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali,  conformemente  all'art.  2,  punto  8),  del
regolamento (UE) n. 2016/1012; 
    o) transponder: il mezzo  di  identificazione  elettronico  quale
definito all'art. 2, punto 23),  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
2019/2035 conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; 
    p) codice  unico:  come  definito  all'art.  2,  punto  17),  del
regolamento delegato (UE) n. 2019/2035  e  costituito  da  un  codice
alfanumerico conforme all'art. 6, paragrafo  2,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2021/963; 
    q) veterinario ufficiale: il veterinario della ASL competente per
territorio; 
    r) veterinario responsabile del trattamento:  il  veterinario  di
cui  agli  articoli  112  e  113  del  regolamento  (UE)  n.   2019/6
responsabile del trattamento  di  un  equino  con  medicinali,  della
documentazione di tale trattamento  e  delle  sue  conseguenze  sullo
status dell'equino come destinato o non destinato alla produzione  di
alimenti; 
    s) organismo di rilascio: l'organismo delegato di cui all'art. 2,
punto 25, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, autorizzato
conformemente all'art. 108, paragrafo 5, lettera c), del  regolamento
(UE) n. 429/2016 per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del
sistema I&R degli equini, compreso il  rilascio  e  la  consegna  del
documento  unico   di   identificazione   a   vita,   come   indicato
nell'allegato A. 
    t) documento unico  di  identificazione  a  vita:  come  definito
all'art.  2,  punto  22),  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2021/963.