Art. 3 
 
                    Competenze e responsabilita' 
 
  1. Sono  responsabili  del  funzionamento  del  sistema  I&R  degli
equini, ciascuno per i rispettivi ambiti: 
    a)  l'operatore  e  il  trasportatore,  per  gli  adempimenti  di
competenza previsti dal presente decreto; 
    b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli equini, per gli
adempimenti di competenza previsti dal presente decreto; 
    c) il responsabile del macello, per gli adempimenti di competenza
previsti dal presente decreto; 
    d) il Centro servizi nazionale,  denominato  CSN,  istituito  con
decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2001 presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»,
per la gestione tecnica della BDN; 
    e)  le  autorita'  competenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio
di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il
coordinamento e la verifica delle attivita' delle ASL; 
    f) gli organismi di rilascio per l'applicazione del  sistema  I&R
per gli equini di loro competenza, compresa l'emissione e la consegna
del documento unico di identificazione a vita e per la  registrazione
ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza; 
    g) i veterinari liberi professionisti di cui all'art. 4, comma 3,
per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto; 
    h) i  servizi  veterinari  delle  ASL,  per  gli  adempimenti  di
competenza previsti dal presente decreto; 
    i) i  veterinari  militari  per  il  corretto  funzionamento  del
sistema I&R degli equini e degli stabilimenti di propria competenza; 
    j) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Direzione generale dello sviluppo  rurale  (DGDISR)  in  qualita'  di
Autorita'  zootecnica,  conformemente  all'art.  2,  punto  8),   del
regolamento (UE) n. 2016/1012, per l'autorizzazione  degli  organismi
di rilascio incaricati di identificare gli equini di cui all'art.  2,
punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; 
    k) il Ministero della salute - Direzione generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), per: 
      1) l'autorizzazione degli organismi di rilascio di cui all'art.
4, comma 1 lettere a) e c), in accordo con quanto stabilito dall'art.
4, comma 2, del presente decreto; 
      2) la redazione ed aggiornamento dell'elenco degli organismi di
rilascio sul portale internet del sistema informativo veterinario  ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n.
2021/963; 
      3) l'organizzazione a livello centrale del  sistema  I&R  degli
equini e del sistema informativo della BDN; 
      4) il coordinamento  delle  attivita'  dei  servizi  veterinari
regionali, tramite atti di gestione e indirizzo; 
  2. La DGSAF, le regioni, le province autonome e le  ASL,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
programmano in modo coordinato ed in collaborazione  con  la  DGDISR,
per gli aspetti di competenza, i controlli ufficiali per la  verifica
della conformita' alle prescrizioni previste dal presente  decreto  e
dalle relative norme europee. 
  3. La DGSAF, le regioni, le province autonome, le ASL e  la  DGDISR
svolgono, in maniera coordinata, audit ed ispezioni  sugli  organismi
di rilascio, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2
e della conformita' al presente decreto nello svolgimento dei compiti
assegnati per gli aspetti di rispettiva competenza secondo  procedure
predisposte dalle regioni e dalle ASL. Le informazioni  e  gli  esiti
relativi ai controlli effettuati sono registrati in BDN. 
  4. La DGSAF e la DGDISR, sulla base delle verifiche svolte ai sensi
del  precedente  comma,  sospendono  l'attivita'  dell'organismo   di
rilascio in materia di identificazione e registrazione  degli  equini
in caso di sospetta inadempienza agli obblighi  di  cui  al  presente
decreto. In caso di conferma di inadempienze ritenute  non  sanabili,
l'autorizzazione degli organismi di rilascio e' revocata dalla  DGSAF
o DGDISR, ciascuno per la propria competenza.