Art. 3 Competenze e responsabilita' 1. Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R degli equini, ciascuno per i rispettivi ambiti: a) l'operatore e il trasportatore, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto; b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli equini, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto; c) il responsabile del macello, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto; d) il Centro servizi nazionale, denominato CSN, istituito con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», per la gestione tecnica della BDN; e) le autorita' competenti delle regioni e delle province autonome per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attivita' delle ASL; f) gli organismi di rilascio per l'applicazione del sistema I&R per gli equini di loro competenza, compresa l'emissione e la consegna del documento unico di identificazione a vita e per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza; g) i veterinari liberi professionisti di cui all'art. 4, comma 3, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto; h) i servizi veterinari delle ASL, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto; i) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema I&R degli equini e degli stabilimenti di propria competenza; j) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale (DGDISR) in qualita' di Autorita' zootecnica, conformemente all'art. 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012, per l'autorizzazione degli organismi di rilascio incaricati di identificare gli equini di cui all'art. 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; k) il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), per: 1) l'autorizzazione degli organismi di rilascio di cui all'art. 4, comma 1 lettere a) e c), in accordo con quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente decreto; 2) la redazione ed aggiornamento dell'elenco degli organismi di rilascio sul portale internet del sistema informativo veterinario ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; 3) l'organizzazione a livello centrale del sistema I&R degli equini e del sistema informativo della BDN; 4) il coordinamento delle attivita' dei servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo; 2. La DGSAF, le regioni, le province autonome e le ASL, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, programmano in modo coordinato ed in collaborazione con la DGDISR, per gli aspetti di competenza, i controlli ufficiali per la verifica della conformita' alle prescrizioni previste dal presente decreto e dalle relative norme europee. 3. La DGSAF, le regioni, le province autonome, le ASL e la DGDISR svolgono, in maniera coordinata, audit ed ispezioni sugli organismi di rilascio, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 e della conformita' al presente decreto nello svolgimento dei compiti assegnati per gli aspetti di rispettiva competenza secondo procedure predisposte dalle regioni e dalle ASL. Le informazioni e gli esiti relativi ai controlli effettuati sono registrati in BDN. 4. La DGSAF e la DGDISR, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del precedente comma, sospendono l'attivita' dell'organismo di rilascio in materia di identificazione e registrazione degli equini in caso di sospetta inadempienza agli obblighi di cui al presente decreto. In caso di conferma di inadempienze ritenute non sanabili, l'autorizzazione degli organismi di rilascio e' revocata dalla DGSAF o DGDISR, ciascuno per la propria competenza.