Art. 4 
 
 Soggetti deputati all'identificazione e registrazione degli equini 
 
  1. Gli organismi di rilascio deputati  all'identificazione  e  alla
registrazione degli equini sono: 
    a)  l'Associazione   italiana   allevatori   (AIA)   e   le   sue
articolazioni territoriali per  l'identificazione  degli  equini  non
registrati; 
    b) gli enti selezionatori autorizzati alla  tenuta  di  un  libro
genealogico, ai sensi degli articoli 4 o 12 del regolamento  (UE)  n.
2016/1012, per  l'identificazione  degli  equini  registrati  di  cui
all'art. 2, punto 5), lettera a) del regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 2021/963; 
    c) la  Federazione  italiana  sport  equestri -  FISE  e  le  sue
articolazioni  territoriali,  per  l'identificazione   degli   equini
registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera b),  del  regolamento
di esecuzione (UE) n. 2021/963 e degli equini non registrati. 
  2. Ciascun organismo di rilascio di cui al comma 1,  lettere  a)  e
c), per essere autorizzato su apposita  istanza,  deve  soddisfare  i
seguenti criteri: 
    a) possedere le competenze, le attrezzature e  le  infrastrutture
necessarie per  eseguire  i  compiti  di  cui  al  manuale  operativo
contenuto nell'allegato A del presente decreto; 
    b) assicurare che  il  personale  sia  in  numero  sufficiente  e
adeguatamente qualificato ed esperto; 
    c) operare con imparzialita' ed assenza di conflitto di interessi
per quanto riguarda l'espletamento dei compiti previsti dall'allegato
A; 
    d)  dotarsi  di  procedure  documentate  idonee  e  garantire  un
coordinamento efficiente ed efficace con le autorita' competenti; 
    e)  collaborare  strettamente  con  l'autorita'  competente   per
prevenire e, se del caso, correggere gli eventuali casi di violazione
delle prescrizioni del presente decreto. 
  3.  Oltre  quanto  previsto  al  comma  1,  i   veterinari   liberi
professionisti specificatamente autorizzati, possono essere  deputati
all'identificazione, alla registrazione e all'emissione del documento
unico di identificazione a vita per gli  equini  non  registrati.  Ai
fini  dell'autorizzazione  il   veterinario   libero   professionista
dichiara di soddisfare i criteri di  cui  al  comma  2  in  specifica
domanda da presentare alla ASL territorialmente competente sul  luogo
di residenza, con le modalita' riportate in allegato A. 
  4.  Le  ASL  aggiornano  in  BDN  l'elenco  dei  veterinari  liberi
professionisti che hanno ottenuto  l'autorizzazione  ad  identificare
gli equini non registrati. 
  5. Nel caso in cui il numero dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 non
sia sufficiente a  garantire  l'identificazione  e  registrazione  di
tutti  gli  equini  non  registrati  presenti   sul   territorio   di
competenza,  le  regioni  e  le  province  autonome   provvedono   ad
organizzare tramite le  ASL  l'identificazione,  la  registrazione  e
l'emissione del documento  unico  di  identificazione  a  vita  degli
equini con spese a carico degli operatori. 
  6. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 5 devono  provvedere  per  gli
equini di competenza: 
    a. all'identificazione, registrazione e rilascio del documento di
identificazione entro i termini di cui all'art. 5, comma  1,  lettere
a) e b) e art. 7, comma 2, lettera d); 
    b. ai successivi aggiornamenti entro i termini di  cui  dell'art.
6, commi 3 e 4. 
    c.  all'eventuale  rilascio  dei  duplicati  e  sostitutivi   del
documento unico di identificazione a vita entro i termini di cui agli
articoli 8 e 9. 
    d. agli adempimenti di competenza di cui all'art. 15 nei  termini
previsti dallo stesso articolo.