Art. 4 Soggetti deputati all'identificazione e registrazione degli equini 1. Gli organismi di rilascio deputati all'identificazione e alla registrazione degli equini sono: a) l'Associazione italiana allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali per l'identificazione degli equini non registrati; b) gli enti selezionatori autorizzati alla tenuta di un libro genealogico, ai sensi degli articoli 4 o 12 del regolamento (UE) n. 2016/1012, per l'identificazione degli equini registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; c) la Federazione italiana sport equestri - FISE e le sue articolazioni territoriali, per l'identificazione degli equini registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e degli equini non registrati. 2. Ciascun organismo di rilascio di cui al comma 1, lettere a) e c), per essere autorizzato su apposita istanza, deve soddisfare i seguenti criteri: a) possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti di cui al manuale operativo contenuto nell'allegato A del presente decreto; b) assicurare che il personale sia in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto; c) operare con imparzialita' ed assenza di conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti previsti dall'allegato A; d) dotarsi di procedure documentate idonee e garantire un coordinamento efficiente ed efficace con le autorita' competenti; e) collaborare strettamente con l'autorita' competente per prevenire e, se del caso, correggere gli eventuali casi di violazione delle prescrizioni del presente decreto. 3. Oltre quanto previsto al comma 1, i veterinari liberi professionisti specificatamente autorizzati, possono essere deputati all'identificazione, alla registrazione e all'emissione del documento unico di identificazione a vita per gli equini non registrati. Ai fini dell'autorizzazione il veterinario libero professionista dichiara di soddisfare i criteri di cui al comma 2 in specifica domanda da presentare alla ASL territorialmente competente sul luogo di residenza, con le modalita' riportate in allegato A. 4. Le ASL aggiornano in BDN l'elenco dei veterinari liberi professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad identificare gli equini non registrati. 5. Nel caso in cui il numero dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 non sia sufficiente a garantire l'identificazione e registrazione di tutti gli equini non registrati presenti sul territorio di competenza, le regioni e le province autonome provvedono ad organizzare tramite le ASL l'identificazione, la registrazione e l'emissione del documento unico di identificazione a vita degli equini con spese a carico degli operatori. 6. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 5 devono provvedere per gli equini di competenza: a. all'identificazione, registrazione e rilascio del documento di identificazione entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 7, comma 2, lettera d); b. ai successivi aggiornamenti entro i termini di cui dell'art. 6, commi 3 e 4. c. all'eventuale rilascio dei duplicati e sostitutivi del documento unico di identificazione a vita entro i termini di cui agli articoli 8 e 9. d. agli adempimenti di competenza di cui all'art. 15 nei termini previsti dallo stesso articolo.