Art. 5 
 
 Obblighi dell'operatore in materia di identificazione degli equini 
 
  1. L'operatore provvede, con le modalita' di cui all'allegato A  ed
a proprie spese,  affinche'  ciascun  equino  da  esso  detenuto  sia
identificato conformemente all'art. 58 del regolamento delegato  (UE)
n. 2019/2035 e all'art. 21 del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2021/963 nello stabilimento di nascita: 
    a)  entro  dodici  mesi  dalla  nascita  se  trattasi  di  equini
registrati; 
    b) entro sei  mesi  dalla  nascita  se  trattasi  di  equini  non
registrati. 
  In ogni caso l'identificazione va effettuata  prima  che  l'animale
lasci lo stabilimento di nascita per un periodo  superiore  a  trenta
giorni, tranne nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 21,
paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. 
  2. Per gli equini destinati ad essere  macellati  prima  dei dodici
mesi  di  eta'  non  destinati  ne'  a  scambi  intracomunitari   ne'
all'esportazione verso Paesi terzi e che lasciano lo stabilimento  di
nascita solo per il trasporto diretto al  macello,  l'operatore  puo'
richiedere, contestualmente alla denuncia di nascita di cui al  comma
3, l'identificazione semplificata  con  le  modalita'  descritte  nei
capitoli 7.2 e 11 dell'Allegato A. 
  3. Ai fini del comma 1 e del comma 2, l'operatore,  direttamente  o
tramite delegato, entro sessanta giorni  dalla  nascita  dell'equino,
presenta la denuncia di nascita  secondo  le  modalita'  indicate  al
capitolo 7 dell'Allegato  A.  L'identificazione  e  la  registrazione
nella BDN sono effettuate da uno dei  soggetti  di  cui  all'art.  4,
commi 1, 3 e 5 con le modalita' descritte in allegato A. 
  4. L'operatore e' responsabile della veridicita' e correttezza  dei
dati forniti per la  identificazione  dell'equino,  oltre  che  della
custodia  del  documento  unico   di   identificazione   a   vita   e
dell'aggiornamento delle informazioni in BDN e nel documento unico di
identificazione a vita nei tempi previsti dal presente decreto. 
  5. L'operatore garantisce che nessun mezzo  di  identificazione  di
cui  all'art.  10  sia  rimosso,  modificato   o   sostituito   senza
l'autorizzazione dell'ASL territorialmente competente, autorizzazione
che puo' essere concessa solo ai sensi dell'art. 14  del  regolamento
di esecuzione (UE) n. 2021/963 e se e'  garantita  la  tracciabilita'
dell'animale. La sostituzione autorizzata e' registrata dalla ASL  in
BDN. 
  6. L'operatore prima  di  movimentare  gli  animali  detenuti  deve
compilare, il documento di accompagnamento informatizzato, ovvero  la
dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali  di  cui
al decreto del Ministro della  salute  28  giugno  2016,  utilizzando
l'apposita funzionalita' della BDN e con  le  modalita'  indicate  in
Allegato  A.   L'operatore   e'   direttamente   responsabile   delle
dichiarazioni  inserite  in  tale   documento   necessarie   per   la
movimentazione e per l'ammissione alla macellazione. Le  informazioni
inerenti alle movimentazioni in ingresso e  in  uscita  degli  equini
detenuti negli stabilimenti devono essere  registrate  in  BDN  entro
sette giorni dall'evento con le modalita' indicate in allegato A. 
  7. L'operatore  deve  denunciare  alle  forze  dell'ordine  e  deve
comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli
equini detenuti e del  documento  unico  di  identificazione  a  vita
entro quarantotto  ore  dalla  scoperta  dell'evento,   unendo   alla
comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la
comunicazione e' fatta anche  all'organismo  di  rilascio  competente
sull'equino. La ASL o, per  gli  equini  registrati,  l'organismo  di
rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto
provvede a  registrare  l'evento  in  BDN  entro sette  giorni  dalla
comunicazione dell'operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette
giorni   dall'accertamento   dell'identita'   dell'equino    o    dal
ritrovamento del documento unico di identificazione a vita. 
  8. L'operatore provvede  alla  registrazione  in  BDN  della  morte
dell'equino detenuto, entro sette giorni dall'evento, direttamente o,
se si tratta di equino registrato, tramite l'organismo di rilascio di
competenza. 
  9. In caso di morte, smarrimento o furto  dell'equino,  l'operatore
deve consegnare il documento unico di identificazione  a  vita  entro
trenta giorni dall'evento, conformemente all'art.  27,  paragrafo  2,
del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.   2021/963,   alla   ASL
territorialmente  competente  oppure,  se   si   tratta   di   equino
registrato, all'organismo di  rilascio  di  competenza.  I  documenti
consegnati sono invalidati e distrutti,  ad  eccezione  dei  casi  di
smarrimento, di furto e di morte di animali per i quali il  documento
non e' stato rilasciato tramite BDN. In  tali  eccezioni  gli  stessi
documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li
ha ricevuti per almeno un anno dall'evento. 
  10. L'operatore provvede affinche' i seguenti dati contenuti in BDN
e nel documento unico di identificazione a vita siano in ogni momento
aggiornati e corretti: 
    a) lo status dell'equino come  destinato  o  non  destinato  alla
produzione di alimenti; 
    b) il codice leggibile del transponder; 
    c) ove  applicabile,  il  marchio  di  convalida  o  la  licenza,
rilasciati conformemente all'art. 92, paragrafo  2,  del  regolamento
delegato (UE) n. 2020/688; 
    d) le informazioni sulla proprieta'. 
  11. Per il passaggio di  proprieta'  dell'equino,  il  proprietario
cedente, o i proprietari in caso di comproprieta', deve comunicare la
vendita o la cessione dell'animale entro sette giorni dall'evento con
le modalita' definite al capitolo 17 dell'allegato A. 
  12. L'operatore deve introdurre nel suo  stabilimento  solo  equini
identificati ai sensi del presente decreto dai rispettivi proprietari
o operatori dello stabilimento di origine. 
  13. In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi o loro
parti in uno stabilimento  riconosciuto  conformemente  all'art.  24,
comma 1, lettera a), del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009  o  in  un
impianto di incenerimento a bassa capacita' di cui all'allegato  III,
capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/201, il
responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la  distruzione
dei mezzi di identificazione presenti su di essi. 
  14. L'operatore provvede alla generazione del  registro  della  sua
attivita' in BDN tramite la registrazione nella stessa  di  tutte  le
informazioni inerenti agli equini  detenuti  e  agli  eventi  che  li
riguardano, con i tempi di cui al presente  articolo  e  con  i  modi
previsti nell'allegato A. Tale registro sostituisce  qualsiasi  altro
registro  aziendale  cartaceo  o  su   altro   supporto   concernente
l'identificazione e registrazione degli animali.