Art. 5 Obblighi dell'operatore in materia di identificazione degli equini 1. L'operatore provvede, con le modalita' di cui all'allegato A ed a proprie spese, affinche' ciascun equino da esso detenuto sia identificato conformemente all'art. 58 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e all'art. 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 nello stabilimento di nascita: a) entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati; b) entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati. In ogni caso l'identificazione va effettuata prima che l'animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a trenta giorni, tranne nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. 2. Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei dodici mesi di eta' non destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi e che lasciano lo stabilimento di nascita solo per il trasporto diretto al macello, l'operatore puo' richiedere, contestualmente alla denuncia di nascita di cui al comma 3, l'identificazione semplificata con le modalita' descritte nei capitoli 7.2 e 11 dell'Allegato A. 3. Ai fini del comma 1 e del comma 2, l'operatore, direttamente o tramite delegato, entro sessanta giorni dalla nascita dell'equino, presenta la denuncia di nascita secondo le modalita' indicate al capitolo 7 dell'Allegato A. L'identificazione e la registrazione nella BDN sono effettuate da uno dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 con le modalita' descritte in allegato A. 4. L'operatore e' responsabile della veridicita' e correttezza dei dati forniti per la identificazione dell'equino, oltre che della custodia del documento unico di identificazione a vita e dell'aggiornamento delle informazioni in BDN e nel documento unico di identificazione a vita nei tempi previsti dal presente decreto. 5. L'operatore garantisce che nessun mezzo di identificazione di cui all'art. 10 sia rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'ASL territorialmente competente, autorizzazione che puo' essere concessa solo ai sensi dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e se e' garantita la tracciabilita' dell'animale. La sostituzione autorizzata e' registrata dalla ASL in BDN. 6. L'operatore prima di movimentare gli animali detenuti deve compilare, il documento di accompagnamento informatizzato, ovvero la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, utilizzando l'apposita funzionalita' della BDN e con le modalita' indicate in Allegato A. L'operatore e' direttamente responsabile delle dichiarazioni inserite in tale documento necessarie per la movimentazione e per l'ammissione alla macellazione. Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento con le modalita' indicate in allegato A. 7. L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e deve comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli equini detenuti e del documento unico di identificazione a vita entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione e' fatta anche all'organismo di rilascio competente sull'equino. La ASL o, per gli equini registrati, l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette giorni dall'accertamento dell'identita' dell'equino o dal ritrovamento del documento unico di identificazione a vita. 8. L'operatore provvede alla registrazione in BDN della morte dell'equino detenuto, entro sette giorni dall'evento, direttamente o, se si tratta di equino registrato, tramite l'organismo di rilascio di competenza. 9. In caso di morte, smarrimento o furto dell'equino, l'operatore deve consegnare il documento unico di identificazione a vita entro trenta giorni dall'evento, conformemente all'art. 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, alla ASL territorialmente competente oppure, se si tratta di equino registrato, all'organismo di rilascio di competenza. I documenti consegnati sono invalidati e distrutti, ad eccezione dei casi di smarrimento, di furto e di morte di animali per i quali il documento non e' stato rilasciato tramite BDN. In tali eccezioni gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento. 10. L'operatore provvede affinche' i seguenti dati contenuti in BDN e nel documento unico di identificazione a vita siano in ogni momento aggiornati e corretti: a) lo status dell'equino come destinato o non destinato alla produzione di alimenti; b) il codice leggibile del transponder; c) ove applicabile, il marchio di convalida o la licenza, rilasciati conformemente all'art. 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2020/688; d) le informazioni sulla proprieta'. 11. Per il passaggio di proprieta' dell'equino, il proprietario cedente, o i proprietari in caso di comproprieta', deve comunicare la vendita o la cessione dell'animale entro sette giorni dall'evento con le modalita' definite al capitolo 17 dell'allegato A. 12. L'operatore deve introdurre nel suo stabilimento solo equini identificati ai sensi del presente decreto dai rispettivi proprietari o operatori dello stabilimento di origine. 13. In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi o loro parti in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'art. 24, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o in un impianto di incenerimento a bassa capacita' di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/201, il responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la distruzione dei mezzi di identificazione presenti su di essi. 14. L'operatore provvede alla generazione del registro della sua attivita' in BDN tramite la registrazione nella stessa di tutte le informazioni inerenti agli equini detenuti e agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nell'allegato A. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.