Art. 5 bis Obblighi in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori 1. L'operatore dello stabilimento, prima di iniziare la propria attivita' e per assolvere agli obblighi di cui agli articoli 84 o 96, a seconda dei casi, del regolamento (UE) n. 2016/429, deve assicurare la registrazione o il riconoscimento dello stabilimento stesso. La registrazione o il riconoscimento sono altresi' obbligatori per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di animali indipendentemente da uno stabilimento e per i trasportatori. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'operatore richiede, con le modalita' di cui all'Allegato A, la registrazione o il riconoscimento in BDN. 3. L'operatore ai sensi del comma 1 deve garantire per le attivita' e per gli stabilimenti registrati o riconosciuti di cui e' responsabile: a) le comunicazioni e l'acquisizione di autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attivita'; b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente; c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attivita' registrate o riconosciute, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle variazioni. 4. La ASL, al fine della registrazione o del riconoscimento in BDN, con le modalita' di cui all'allegato A, effettua una valutazione di congruita' con i requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.