Art. 5 bis 
 
Obblighi  in  materia  di  registrazione   e   riconoscimento   degli
                   stabilimenti e degli operatori 
 
  1. L'operatore dello stabilimento, prima  di  iniziare  la  propria
attivita' e per assolvere agli obblighi di cui agli articoli 84 o 96,
a seconda dei casi, del regolamento (UE) n. 2016/429, deve assicurare
la registrazione o il riconoscimento dello  stabilimento  stesso.  La
registrazione o il riconoscimento sono altresi' obbligatori  per  gli
operatori  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   di   animali
indipendentemente da uno stabilimento e per i trasportatori. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  l'operatore  richiede,  con  le
modalita' di cui all'Allegato A, la registrazione o il riconoscimento
in BDN. 
  3. L'operatore ai sensi del comma 1 deve garantire per le attivita'
e  per  gli  stabilimenti  registrati  o  riconosciuti  di   cui   e'
responsabile: 
    a) le comunicazioni e l'acquisizione di  autorizzazioni  previste
dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di  avviare  la
sua attivita'; 
    b) la custodia  e  il  benessere  degli  animali,  oltre  che  il
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente; 
    c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle  attivita'
registrate o riconosciute, inserendo le  informazioni  in  BDN  entro
sette giorni dalle variazioni. 
  4. La ASL, al fine della registrazione o del riconoscimento in BDN,
con le modalita' di cui all'allegato A, effettua una  valutazione  di
congruita' con i requisiti normativi  della  documentazione  ricevuta
per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.