Art. 6 Documento unico di identificazione a vita 1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, rilasciano il documento unico di identificazione a vita secondo le modalita' riportate nell'allegato A e nel rispetto dei tempi prescritti all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 2, lettera d). 2. La DGSAF, sentite la DGDISR, le regioni e le province autonome, puo' provvedere alla semplificazione e digitalizzazione dell'attivita' di rilascio del documento unico di identificazione a vita, previa modifica dell'allegato A. 3. A seguito di eventi che rendono necessario l'aggiornamento delle informazioni contenute del documento unico di identificazione a vita, l'operatore, o un suo delegato, provvede alla registrazione in BDN di tali modifiche entro sette giorni dall'evento stesso, ad eccezione dei casi previsti all'art. 12, commi 2 e 3. 4. Se trattasi di equini registrati, l'operatore deve comunicare le modifiche di cui al precedente comma all'organismo di rilascio competente, il quale inserisce le stesse in BDN entro sette giorni dall'evento. In ogni caso le informazioni sullo status dell'equino inerenti alla sua destinazione finale devono essere aggiornate entro i termini previsti all'art. 12, commi 2 e 3.