Art. 6 
 
              Documento unico di identificazione a vita 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1,  3  e  5,  rilasciano  il
documento unico  di  identificazione  a  vita  secondo  le  modalita'
riportate  nell'allegato  A  e  nel  rispetto  dei  tempi  prescritti
all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 2, lettera d). 
  2. La DGSAF, sentite la DGDISR, le regioni e le province  autonome,
puo'   provvedere    alla    semplificazione    e    digitalizzazione
dell'attivita' di rilascio del documento unico di  identificazione  a
vita, previa modifica dell'allegato A. 
  3. A seguito di eventi che rendono necessario l'aggiornamento delle
informazioni contenute del documento unico di identificazione a vita,
l'operatore, o un suo delegato, provvede alla registrazione in BDN di
tali modifiche entro sette giorni dall'evento  stesso,  ad  eccezione
dei casi previsti all'art. 12, commi 2 e 3. 
  4. Se trattasi di equini registrati, l'operatore deve comunicare le
modifiche di  cui  al  precedente  comma  all'organismo  di  rilascio
competente, il quale inserisce le stesse in BDN  entro  sette  giorni
dall'evento. In ogni caso le informazioni  sullo  status  dell'equino
inerenti alla sua destinazione finale devono essere aggiornate  entro
i termini previsti all'art. 12, commi 2 e 3.