Art. 7 
 
       Rilascio del documento unico di identificazione a vita 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, prima del rilascio
e per prevenire attivita' fraudolente, verificano  che  per  l'equino
non sia gia' stato  emesso  un  documento  di  identificazione.  Tali
verifiche comprendono: 
    a) la consultazione della documentazione dell'equino, della BDN e
di eventuali ulteriori registri elettronici disponibili; 
    b) la stima dell'eta' dell'equino; 
    c) l'esame dell'equino al fine di individuare eventuali  elementi
di un'identificazione precedente. 
  2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, al  momento  della
prima identificazione provvedono a: 
    a) verificare, per  i  soli  equini  registrati  e  se  richiesto
dall'ente selezionatore, il certificato di copertura; 
    b) raccogliere l'eventuale dichiarazione di  equino  destinato  o
non destinato alla produzione di alimenti prevista nella  Sezione  II
del documento unico di identificazione a vita di cui al  capitolo  10
dell'allegato A; 
    c) impiantare il transponder, secondo le modalita'  descritte  al
capitolo 7.1 dell'allegato A; 
    d) rilasciare  il  documento  di  identificazione  entro quindici
giorni dall'impianto del transponder per gli equini non registrati ed
entro massimo dodici mesi dalla nascita per gli equini registrati.