Art. 7 Rilascio del documento unico di identificazione a vita 1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, prima del rilascio e per prevenire attivita' fraudolente, verificano che per l'equino non sia gia' stato emesso un documento di identificazione. Tali verifiche comprendono: a) la consultazione della documentazione dell'equino, della BDN e di eventuali ulteriori registri elettronici disponibili; b) la stima dell'eta' dell'equino; c) l'esame dell'equino al fine di individuare eventuali elementi di un'identificazione precedente. 2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, al momento della prima identificazione provvedono a: a) verificare, per i soli equini registrati e se richiesto dall'ente selezionatore, il certificato di copertura; b) raccogliere l'eventuale dichiarazione di equino destinato o non destinato alla produzione di alimenti prevista nella Sezione II del documento unico di identificazione a vita di cui al capitolo 10 dell'allegato A; c) impiantare il transponder, secondo le modalita' descritte al capitolo 7.1 dell'allegato A; d) rilasciare il documento di identificazione entro quindici giorni dall'impianto del transponder per gli equini non registrati ed entro massimo dodici mesi dalla nascita per gli equini registrati.