Art. 8 Rilascio del duplicato del documento unico di identificazione a vita 1. Qualora sia possibile stabilire l'identita' dell'equino detenuto, gli organismi di rilascio oppure la ASL, a seconda di chi ha emesso il documento originale, emettono il duplicato del documento unico di identificazione a vita nei seguenti casi: a) il documento di identificazione originale e' stato perso ed e' possibile stabilire l'identita' dell'equino, in particolare mediante il codice trasmesso dal transponder o tramite esame del DNA; o b) l'equino non e' stato identificato entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, e art. 15, comma 4; o c) alcuni dati di identificazione forniti dall'operatore presenti nel documento di identificazione e in BDN non corrispondano all'equino in questione, se e' possibile escludere comportamenti fraudolenti. 2. Nei casi di cui al precedente comma, l'organismo di rilascio o la ASL, in seguito alla domanda dell'operatore o su richiesta dell'autorita' competente: a) applica all'animale, se necessario, il mezzo di identificazione conformemente all'art. 10; b) rilascia il documento di identificazione contrassegnato come «duplicato del documento unico di identificazione a vita» con un riferimento al codice unico registrato in BDN entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio; c) classifica l'equino come non destinato alla produzione di alimenti. 3. Prima del rilascio del duplicato, le informazioni in esso contenute sono registrate in BDN facendo riferimento al codice unico. 4. Se il documento unico di identificazione a vita smarrito e' stato rilasciato da un organismo di rilascio che ha cessato l'attivita', il duplicato e' rilasciato conformemente al comma 2 del presente articolo da un altro organismo di rilascio, competente per l'equino in questione, o dalla ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino. 5. In deroga al comma 2, lettera c), l'autorita' competente puo' decidere di sospendere lo status di un equino come animale destinato alla produzione di alimenti per un periodo di sei mesi qualora: a) l'operatore possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento unico di identificazione a vita, che lo status di animale destinato alla produzione di alimenti non e' stato compromesso da un trattamento medicinale; b) la denuncia di nascita sia stata presentata dopo il termine di sessanta giorni dalla nascita previsto all'art. 5, comma 3, ma entro i termini di cui all'art. 5, comma 1. 6. Nel caso di cui al comma 5, l'autorita' competente registra tale sospensione in BDN inserendo la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi in BDN e nel duplicato del documento unico di identificazione a vita. 7. Nei casi in cui i dati di identificazione non siano stati registrati correttamente da uno dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, la ASL o l'organismo di rilascio possono emettere un nuovo documento unico di identificazione a vita, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. Il documento errato e' recuperato ed invalidato dal soggetto che rilascia il nuovo documento ed entrambe le azioni sono registrate in BDN.