Art. 8 
 
Rilascio del duplicato del documento unico di identificazione a vita 
 
  1.  Qualora  sia  possibile   stabilire   l'identita'   dell'equino
detenuto, gli organismi di rilascio oppure la ASL, a seconda  di  chi
ha emesso il documento originale, emettono il duplicato del documento
unico di identificazione a vita nei seguenti casi: 
    a) il documento di identificazione originale e' stato perso ed e'
possibile stabilire l'identita' dell'equino, in particolare  mediante
il codice trasmesso dal transponder o tramite esame del DNA; o 
    b) l'equino non e' stato identificato  entro  i  termini  di  cui
all'art. 5, comma 1, e art. 15, comma 4; o 
    c) alcuni dati di identificazione forniti dall'operatore presenti
nel  documento  di  identificazione  e  in  BDN   non   corrispondano
all'equino in questione,  se  e'  possibile  escludere  comportamenti
fraudolenti. 
  2. Nei casi di cui al precedente comma, l'organismo di  rilascio  o
la ASL,  in  seguito  alla  domanda  dell'operatore  o  su  richiesta
dell'autorita' competente: 
    a)   applica   all'animale,   se   necessario,   il   mezzo    di
identificazione conformemente all'art. 10; 
    b) rilascia il documento di identificazione  contrassegnato  come
«duplicato del documento unico di  identificazione  a  vita»  con  un
riferimento al codice unico registrato in  BDN  entro  trenta  giorni
dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio; 
    c) classifica l'equino come  non  destinato  alla  produzione  di
alimenti. 
  3. Prima del  rilascio  del  duplicato,  le  informazioni  in  esso
contenute sono registrate in BDN facendo riferimento al codice unico. 
  4. Se il documento unico di  identificazione  a  vita  smarrito  e'
stato  rilasciato  da  un  organismo  di  rilascio  che  ha   cessato
l'attivita', il duplicato e' rilasciato conformemente al comma 2  del
presente articolo da un altro organismo di rilascio,  competente  per
l'equino in questione, o dalla ASL territorialmente competente per lo
stabilimento in cui e' detenuto l'equino. 
  5. In deroga al comma 2, lettera c),  l'autorita'  competente  puo'
decidere di sospendere lo status di un equino come animale  destinato
alla produzione di alimenti per un periodo di sei mesi qualora: 
    a) l'operatore possa dimostrare, entro trenta giorni  dalla  data
dichiarata di smarrimento del documento unico  di  identificazione  a
vita, che lo status di animale destinato alla produzione di  alimenti
non e' stato compromesso da un trattamento medicinale; 
    b) la denuncia di nascita sia stata presentata  dopo  il  termine
di sessanta giorni dalla nascita previsto all'art.  5,  comma  3,  ma
entro i termini di cui all'art. 5, comma 1. 
  6. Nel caso di cui al comma 5, l'autorita' competente registra tale
sospensione  in  BDN  inserendo  la  data  d'inizio  del  periodo  di
sospensione di sei mesi in BDN e nel duplicato del documento unico di
identificazione a vita. 
  7. Nei casi in cui  i  dati  di  identificazione  non  siano  stati
registrati correttamente da uno dei soggetti di cui all'art. 4, commi
1, 3 e 5, la ASL o l'organismo di rilascio possono emettere un  nuovo
documento unico di identificazione a vita,  ai  sensi  dell'art.  21,
paragrafo 3,  lettera  a)  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2021/963.  Il  documento  errato  e'  recuperato  ed  invalidato  dal
soggetto che rilascia il nuovo documento ed entrambe le  azioni  sono
registrate in BDN.