Art. 9 Rilascio del documento unico di identificazione a vita sostitutivo 1. Qualora non sia possibile stabilire l'identita' dell'equino detenuto, gli organismi di rilascio oppure la ASL, a seconda di chi ha emesso il documento originale, emettono il documento unico di identificazione a vita sostitutivo nei seguenti casi: a) il documento unico di identificazione a vita originale e' stato smarrito, l'identita' dell'animale non puo' essere accertata e non vi e' alcuna indicazione o prova che un documento di identificazione sia stato rilasciato in precedenza per l'equino; b) il transponder o il documento unico di identificazione a vita e' stato rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione della ASL competente sullo stabilimento in cui l'equino e' abitualmente detenuto. 2. Nei casi di cui al comma 1, in seguito alla domanda dell'operatore o su iniziativa dell'autorita' competente, l'organismo di rilascio o la ASL territorialmente competente sullo stabilimento dove e' detenuto l'equino: a) impianta un transponder nell'animale conformemente all'art. 10; b) rilascia il documento di identificazione in cui e' riportata la dicitura «documento unico di identificazione a vita sostitutivo», col riferimento al nuovo codice unico registrato in BDN, entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio; c) classifica l'equino come non destinato alla produzione di alimenti. 3. Prima del rilascio del documento sostitutivo, le informazioni in esso contenute sono registrate in BDN facendo riferimento al codice unico.