Art. 9 
 
 Rilascio del documento unico di identificazione a vita sostitutivo 
 
  1. Qualora non  sia  possibile  stabilire  l'identita'  dell'equino
detenuto, gli organismi di rilascio oppure la ASL, a seconda  di  chi
ha emesso il documento originale,  emettono  il  documento  unico  di
identificazione a vita sostitutivo nei seguenti casi: 
    a) il documento unico di  identificazione  a  vita  originale  e'
stato smarrito, l'identita' dell'animale non puo' essere accertata  e
non  vi  e'  alcuna  indicazione  o  prova  che   un   documento   di
identificazione sia stato rilasciato in precedenza per l'equino; 
    b) il transponder o il documento unico di identificazione a  vita
e' stato rimosso,  modificato  o  sostituito  senza  l'autorizzazione
della  ASL  competente  sullo  stabilimento  in   cui   l'equino   e'
abitualmente detenuto. 
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  in  seguito   alla   domanda
dell'operatore o su iniziativa dell'autorita' competente, l'organismo
di rilascio o la ASL territorialmente competente  sullo  stabilimento
dove e' detenuto l'equino: 
    a) impianta un transponder  nell'animale  conformemente  all'art.
10; 
    b) rilascia il documento di identificazione in cui  e'  riportata
la dicitura «documento unico di identificazione a vita  sostitutivo»,
col riferimento al nuovo codice unico registrato in BDN, entro trenta
giorni dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio; 
    c) classifica l'equino come  non  destinato  alla  produzione  di
alimenti. 
  3. Prima del rilascio del documento sostitutivo, le informazioni in
esso contenute sono registrate in BDN facendo riferimento  al  codice
unico.