Art. 2 Misura della contribuzione 1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, e' determinato per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva dell'1,5 per mille ai ricavi realizzati, nell'esercizio finanziario 2020, a seguito della vendita di servizi di intermediazione on line e della fornitura di motori di ricerca on line come definiti dall'Autorita' nell'informativa economica di sistema ai sensi della delibera n. 397/13/CONS. 2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), nonche' le imprese che al 15 dicembre 2021 versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali.