Art. 2 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1,  comma  1,
e' determinato per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1,  comma  66-bis,
della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva  dell'1,5
per mille ai ricavi realizzati, nell'esercizio  finanziario  2020,  a
seguito della vendita di servizi di intermediazione on line  e  della
fornitura di motori di ricerca on line come  definiti  dall'Autorita'
nell'informativa economica di sistema  ai  sensi  della  delibera  n.
397/13/CONS. 
  2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), nonche' le imprese  che  al  15  dicembre  2021
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in  liquidazione,
ovvero sono soggette a procedure concorsuali.