IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
                          E PER IL TURISMO 
 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento UE  1381/2013,
del Parlamento europeo e del Consiglio del  17  dicembre  2013,  che,
nell'ambito del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il
periodo 2014-2020», prevede, come obiettivo specifico, la  promozione
e  la  protezione  dei  diritti  delle   persone   con   disabilita',
specificando che la Carta europea della disabilita' si colloca tra le
misure  adottate  su  base  volontaria  dagli  Stati  membri  per  il
raggiungimento degli obiettivi della  Strategia  dell'Unione  europea
2010-2020 in materia di disabilita', finalizzata all'introduzione  di
una tessera che permetta l'accesso alle  persone  con  disabilita'  a
servizi in coerenza e reciprocita' con gli altri Paesi della UE,  per
contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilita' nella
vita sociale delle comunita'; 
  Visto  il  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati   UE
2016/679, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  dell'UE  del  27
aprile 2016; 
  VISTO il regolamento UE 2019/1157, del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, recante disposizioni sul rafforzamento
della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini  dell'Unione  e
dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro
familiari che esercitano il diritto di libera circolazione; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  la  disciplina  del
nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ove, all'art.
2, comma 1, si prevede che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle  carte
valori, degli  stampati  e  delle  pubblicazioni  anche  su  supporti
informatici, nonche' dei  prodotti  cartotecnici  per  il  fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988.  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso  agli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10,  della
legge 6 luglio 2002, n. 137, ove, all'art. 6, comma 1, si prevede che
la valorizzazione consiste  nell'esercizio  delle  funzioni  e  nella
disciplina delle attivita' dirette a  promuovere  la  conoscenza  del
patrimonio culturale  e  ad  assicurare  le  migliori  condizioni  di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio  stesso,  anche  da
parte delle persone diversamente abili,  al  fine  di  promuovere  lo
sviluppo della cultura; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica ove, all'art. 38,  comma  5,  stabilisce  che  al  fine  di
potenziare  ed  estendere  i   servizi   telematici,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli  enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita'  per  l'utilizzo  esclusivo  dei
propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata,
anche a mezzo di intermediari  abilitati,  per  la  presentazione  da
parte  degli  interessati  di  denunce,  istanze,  atti  e   garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti  fiscali,  contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta
di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati
al periodo precedente definiscono  altresi'  l'utilizzo  dei  servizi
telematici  o  della  posta  certificata,   anche   per   gli   atti,
comunicazioni o servizi dagli stessi resi; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante  riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che:  «sono  considerati  carte  valori  i  prodotti,
individuati con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello  Stato
o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 
    b) sono realizzati con tecniche di sicurezza  o  con  impiego  di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente
alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021  che  all'art.  1,  comma  563,
prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  per  la  famiglia  e   le
disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle  politiche
sociali, delle infrastrutture e dei trasporti  e  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, sono definiti i criteri per  il  rilascio  della
Carta europea della disabilita'  in  Italia  e  sono  determinate  le
modalita'  per  l'individuazione  degli  aventi  diritto  e  per   la
realizzazione e la distribuzione  della  stessa,  a  cura  dell'INPS,
nonche' l'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2003 e successive modificazioni,  recante  istruzioni  per  la
disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla  produzione  di
carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
ottobre 2019, con il quale e' stato istituito  presso  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,
l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; 
  Visto il decreto  di  variazione  di  bilancio  n.  13/BIL  dell'11
febbraio 2019, con il quale sono state apportate, per l'anno  2019  e
per il triennio 2019-2021,  variazioni  nel  bilancio  di  previsione
dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Cap. 837
«Somme destinate al rilascio della carta europea per la  disabilita'»
pari a euro 1.500.000 con la istituzione  di  specifici  capitoli  di
spesa con la relativa dotazione in termini di competenza e cassa; 
  Visto il decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 14 aprile 2020,  con  il  quale  e'  stata
disposta la variazione di bilancio in  aumento,  sia  in  termini  di
competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dell'avanzo
di amministrazione al  31  dicembre  2019  per  un  importo  di  euro
1.500.000,00 sul C.R. 1 «Segretariato generale» capitolo  837  «Somme
destinate al rilascio della carta europea per la  disabilita'»,  p.g.
30; 
  Tenuto conto dell'esito della rilevazione preliminare  sullo  stato
delle modalita' di concessione delle agevolazioni  alle  persone  con
disabilita' in Italia, effettuata nel 2016 dalla Federazione italiana
per il superamento dell'handicap, in partenariato con la  Federazione
associazioni nazionali  persone  con  disabilita',  su  incarico  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre  2015
con nota n. 0006420; 
  Sentito  il   Ministro   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri per il  rilascio  della
Carta europea della  disabilita'  (di  seguito  denominata  «Carta»),
nonche' le modalita' per la  realizzazione,  la  distribuzione  e  lo
sviluppo della medesima. 
  2. La  Carta,  rilasciata  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale (INPS), attesta la condizione di disabilita' dei soggetti  di
cui all'art. 2.