IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento UE 1381/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che, nell'ambito del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020», prevede, come obiettivo specifico, la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilita', specificando che la Carta europea della disabilita' si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione europea 2010-2020 in materia di disabilita', finalizzata all'introduzione di una tessera che permetta l'accesso alle persone con disabilita' a servizi in coerenza e reciprocita' con gli altri Paesi della UE, per contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilita' nella vita sociale delle comunita'; Visto il regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 27 aprile 2016; VISTO il regolamento UE 2019/1157, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante disposizioni sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante la disciplina del nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ove, all'art. 2, comma 1, si prevede che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988. n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire e semplificare l'accesso agli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137, ove, all'art. 6, comma 1, si prevede che la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica ove, all'art. 38, comma 5, stabilisce che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che: «sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che all'art. 1, comma 563, prevede che, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa, a cura dell'INPS, nonche' l'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, con il quale e' stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto di variazione di bilancio n. 13/BIL dell'11 febbraio 2019, con il quale sono state apportate, per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, variazioni nel bilancio di previsione dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Cap. 837 «Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilita'» pari a euro 1.500.000 con la istituzione di specifici capitoli di spesa con la relativa dotazione in termini di competenza e cassa; Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2020, con il quale e' stata disposta la variazione di bilancio in aumento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo di euro 1.500.000,00 sul C.R. 1 «Segretariato generale» capitolo 837 «Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilita'», p.g. 30; Tenuto conto dell'esito della rilevazione preliminare sullo stato delle modalita' di concessione delle agevolazioni alle persone con disabilita' in Italia, effettuata nel 2016 dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap, in partenariato con la Federazione associazioni nazionali persone con disabilita', su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2015 con nota n. 0006420; Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione; Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' (di seguito denominata «Carta»), nonche' le modalita' per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima. 2. La Carta, rilasciata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), attesta la condizione di disabilita' dei soggetti di cui all'art. 2.