Art. 3 Procedure per il rilascio della Carta europea della disabilita' 1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i destinatari di cui all'art. 2 possono presentare domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico INPS, ovvero attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilita' abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o del richiedente. 2. La procedura informatica per la richiesta, il rinnovo o l'annullamento della Carta, deve garantire la piena accessibilita' alle persone con disabilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 3. Il modulo telematico di domanda, predisposto dall'INPS, deve contenere almeno i seguenti dati personali della persona con disabilita' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) nome e cognome; b) codice fiscale; c) domicilio digitale della persona con disabilita' o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto dalla legge; d) indirizzo di residenza; e) indirizzo di spedizione; f) numero di telefono fisso o cellulare. 4. Alla domanda telematica e' allegata, in formato elettronico, una foto in «formato tessera» del richiedente. 5. Nei casi in cui il richiedente sia residente nella Regione autonoma della Valle d'Aosta o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, alla domanda telematica deve essere allegata idonea certificazione attestante la condizione di disabilita'. 6. L'INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti di cui all'art. 2, sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi informatici. 7. Nel caso in cui il richiedente rientri nella categoria degli invalidi sul lavoro di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti di cui all'art. 2, mediante procedure concertate con l'INAIL. 8. L'INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 e, attraverso un gestore esterno del servizio di consegna, provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l'indirizzo di recapito indicato nella domanda entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti delle risorse trasferite di cui all'art. 8, comma 2, lett. a). 9. Qualora le risorse trasferite annualmente all'INPS ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) non risultino sufficienti per evadere le domande di cui al comma 1, le stesse sono posticipate all'annualita' successiva secondo la data della richiesta. 10. Per i minorenni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, la richiesta della Carta e' presentata dal soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale o esercita le funzioni di tutore. 11. Nel caso di minori in affidamento familiare appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, la richiesta puo' essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 12. Nel caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare puo' presentare per via telematica nuova richiesta all'INPS che ne comporta l'annullamento automatico. 13. Nei casi di furto o smarrimento e' necessario allegare alla richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.