Art. 3 
 
                      Procedure per il rilascio 
                della Carta europea della disabilita' 
 
  1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, i destinatari di cui all'art. 2 possono  presentare
domanda per il rilascio della  Carta  sul  portale  telematico  INPS,
ovvero attraverso  associazioni  rappresentative  delle  persone  con
disabilita' abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  o  del
richiedente. 
  2.  La  procedura  informatica  per  la  richiesta,  il  rinnovo  o
l'annullamento della Carta, deve garantire  la  piena  accessibilita'
alle persone con disabilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004,  n.
4. 
  3. Il modulo telematico di  domanda,  predisposto  dall'INPS,  deve
contenere  almeno  i  seguenti  dati  personali  della  persona   con
disabilita'  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) nome e cognome; 
    b) codice fiscale; 
    c) domicilio digitale della persona con disabilita' o quello  del
suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante  previsto
dalla legge; 
    d) indirizzo di residenza; 
    e) indirizzo di spedizione; 
    f) numero di telefono fisso o cellulare. 
  4. Alla domanda telematica e' allegata, in formato elettronico, una
foto in «formato tessera» del richiedente. 
  5. Nei casi in cui  il  richiedente  sia  residente  nella  Regione
autonoma della Valle d'Aosta o nelle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano,  alla  domanda  telematica  deve  essere   allegata   idonea
certificazione attestante la condizione di disabilita'. 
  6. L'INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese  nella
domanda  ai  requisiti  di  cui  all'art.  2,  sulla  base  dei  dati
pertinenti disponibili nei propri archivi informatici. 
  7. Nel caso in cui il richiedente  rientri  nella  categoria  degli
invalidi sul lavoro di cui all'allegato 3 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  l'INPS  verifica
la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai  requisiti
di cui all'art. 2, mediante procedure concertate con l'INAIL. 
  8. L'INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la
produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato,
ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 e, attraverso  un  gestore  esterno
del servizio di consegna,  provvede  alla  consegna  della  Carta  al
richiedente presso l'indirizzo di  recapito  indicato  nella  domanda
entro sessanta giorni  dalla  richiesta,  nei  limiti  delle  risorse
trasferite di cui all'art. 8, comma 2, lett. a). 
  9. Qualora le risorse  trasferite  annualmente  all'INPS  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, lett. a) non risultino sufficienti per  evadere
le  domande  di  cui  al  comma  1,  le   stesse   sono   posticipate
all'annualita' successiva secondo la data della richiesta. 
  10. Per i minorenni appartenenti alle categorie di cui all'art.  2,
la richiesta della Carta e' presentata dal soggetto che  esercita  la
responsabilita' genitoriale o esercita le funzioni di tutore. 
  11. Nel caso di minori in affidamento familiare  appartenenti  alle
categorie di cui all'art. 2,  la  richiesta  puo'  essere  presentata
dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 
  12. Nel caso di furto, smarrimento,  deterioramento  o  distruzione
della Carta, il titolare puo' presentare  per  via  telematica  nuova
richiesta all'INPS che ne comporta l'annullamento automatico. 
  13. Nei casi di furto o smarrimento  e'  necessario  allegare  alla
richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.