Art. 5 Durata, verifiche e revoca della Carta 1. La Carta e' valida fino alla permanenza della condizione di disabilita' di cui all'art. 2, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, dell'art. 25 della legge 11 agosto 2014, n. 114, e comunque per non piu' di dieci anni dal momento del rilascio. La Carta cessa la sua validita' ad ogni effetto di legge nei casi di revoca di cui al comma 2 del presente articolo o in caso di decesso dell'intestatario. 2. L'INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla consegna, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonche' alla revoca della Carta, qualora accerti la non veridicita' delle stesse o il venir meno dei requisiti. 3. L'INPS notifica all'interessato il provvedimento di revoca della concessione della Carta per sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all'art. 2. 4. Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio della Carta, il titolare in seguito a nuovo accertamento, rientri nelle categorie di cui all'art. 4, comma 4, INPS provvede alla sostituzione della Carta con i relativi aggiornamenti.