Art. 5 
 
               Durata, verifiche e revoca della Carta 
 
  1. La Carta e' valida fino  alla  permanenza  della  condizione  di
disabilita' di cui all'art. 2, fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 6-bis, dell'art. 25 della legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e
comunque per non piu' di dieci anni  dal  momento  del  rilascio.  La
Carta cessa la sua validita' ad ogni effetto di  legge  nei  casi  di
revoca di cui al comma 2 del presente articolo o in caso  di  decesso
dell'intestatario. 
  2. L'INPS si  riserva  di  procedere,  anche  successivamente  alla
consegna, alla verifica delle dichiarazioni  attestanti  il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, nonche'  alla  revoca  della  Carta,
qualora accerti la non veridicita' delle stesse o il venir  meno  dei
requisiti. 
  3. L'INPS notifica all'interessato il provvedimento di revoca della
concessione della Carta per sopravvenuta carenza dei requisiti di cui
all'art. 2. 
  4. Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio  della  Carta,
il titolare in seguito a nuovo accertamento, rientri nelle  categorie
di cui all'art. 4, comma 4, INPS  provvede  alla  sostituzione  della
Carta con i relativi aggiornamenti.