Art. 6 Agevolazioni 1. La Carta consente l'accesso agevolato a beni e/o servizi. 2. Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalita' dell'iniziativa. 3. Sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' data evidenza del funzionamento della Carta nonche' delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. I soggetti pubblici e privati che aderiscono all'iniziativa hanno facolta' di utilizzare il logo europeo in ogni pratica commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 5. I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa, senza ulteriori formalita' o richieste da parte delle amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le convenzioni, salvo la verifica della titolarita' della Carta. Tali agevolazioni possono essere ottenute anche mediante l'identificazione informatica ai sensi dell'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le amministrazioni dello Stato ovvero i soggetti pubblici e privati che hanno stipulato le convenzioni ai sensi del comma 2, in caso di accertamento di un difforme e improprio utilizzo della Carta, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS. 7. La Carta puo' essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non puo' essere ceduta a terzi.