Art. 6 
 
                            Agevolazioni 
 
  1. La Carta consente l'accesso agevolato a beni e/o servizi. 
  2. Le agevolazioni sono attivate  mediante  protocolli  d'intesa  o
convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  soggetti
pubblici  o  privati,  coerenti  con  i  requisiti  e  le   finalita'
dell'iniziativa. 
  3. Sul sito istituzionale dell'Ufficio per le  politiche  a  favore
delle persone con disabilita'  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e' data evidenza  del  funzionamento  della  Carta  nonche'
delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. I soggetti pubblici  e  privati  che  aderiscono  all'iniziativa
hanno  facolta'  di  utilizzare  il  logo  europeo  in  ogni  pratica
commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett.  d),  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
  5. I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste
esibendo la stessa, senza ulteriori formalita' o richieste  da  parte
delle amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici  e  privati
che hanno  sottoscritto  le  convenzioni,  salvo  la  verifica  della
titolarita' della Carta. Tali agevolazioni  possono  essere  ottenute
anche mediante l'identificazione informatica ai sensi  dell'art.  64,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  6. Le amministrazioni dello Stato  ovvero  i  soggetti  pubblici  e
privati che hanno stipulato le convenzioni ai sensi del comma  2,  in
caso di accertamento di un difforme e improprio utilizzo della Carta,
sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS. 
  7. La Carta puo' essere utilizzata esclusivamente dal titolare  per
ottenere le agevolazioni previste e non puo' essere ceduta a terzi.