Art. 7 Attivita' di promozione della Carta 1. Alla promozione della Carta si provvede, da parte dell'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante specifiche attivita' di comunicazione, di orientamento ed assistenza ai potenziali destinatari, anche con il contributo delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' nonche' di sviluppo ed implementazione delle convenzioni, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, lett. b).