Art. 7 
 
                 Attivita' di promozione della Carta 
 
  1. Alla promozione della Carta si provvede, da  parte  dell'Ufficio
per le  politiche  a  favore  delle  persone  con  disabilita'  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante specifiche  attivita'
di  comunicazione,  di  orientamento  ed  assistenza  ai   potenziali
destinatari, anche con il contributo delle associazioni  maggiormente
rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei
diritti  delle  persone  con  disabilita'  nonche'  di  sviluppo   ed
implementazione delle convenzioni, nei limiti delle  risorse  di  cui
all'art. 8, comma 2, lett. b).