Art. 2 1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facolta' di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.