Art. 2 
 
  1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A,
B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni
per unita' di personale appartenenti a categorie  e  professionalita'
diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto,  fermo
restando i limiti derivanti dalle  facolta'  di  assunzione,  possono
avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  -
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - IGOP.