Art. 3 
 
  1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento  possono
essere  effettuate  nel  rispetto  delle  decorrenze  previste  dalle
disposizioni di legge richiamate in premessa. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 novembre 2021 
 
                                               p. Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Il Ministro per la     
                                            pubblica amministrazione  
                                                    Brunetta          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2960