Art. 3 1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2021 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2960