IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
              IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                                  E 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto gli articoli 32, 117, secondo e  terzo  comma,  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
e, in particolare, gli articoli 1-bis, 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e in  particolare  l'art.  9,  che  detta
disposizioni concernenti le «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 17 giugno 2021, n. 143,  adottato
in attuazione dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge  n.  52
del 2021; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 17-bis; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  e,
in particolare, l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19», e in particolare l'art. 2; 
  Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, che prevede l'adozione del  piano  strategico  nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni dal virus SARS-CoV-2 e  ne
disciplina la relativa attuazione; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  marzo   2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del  Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni
da  SARS-CoV-2  costituito  dal  documento   recante   «Elementi   di
preparazione della  strategia  vaccinale»,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche'  dal  documento  recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», e in particolare l'art. 42, concernente
«Implementazione della Piattaforma nazionale  per  l'emissione  e  la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed  economiche»,  e  in
particolare l'art. 1 che, in  considerazione  del  rischio  sanitario
connesso  al  protrarsi  della  diffusione  degli  agenti  virali  da
COVID-19, ha prorogato lo stato di  emergenza  fino  al  31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti», e  in  particolare
l'art. 2-bis, che, introducendo l'art. 4-bis nel citato decreto-legge
n. 44 del 2021, ha esteso l'obbligo vaccinale previsto  dall'art.  4,
comma 1,  del  medesimo  decreto-legge  a  tutti  i  soggetti,  anche
esterni, che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa  nelle  strutture  residenziali,   socio-assistenziali   e
socio-sanitarie, nonche' nelle  strutture  semiresidenziali  e  nelle
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
fragilita'; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  «Misure  urgenti
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Considerato  che  gli  articoli  4,  4-bis  e  4-ter   del   citato
decreto-legge n. 44 del 2021, rinviano al decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021   l'individuazione   delle
modalita' per consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie
da  parte  dei  soggetti  tenuti   alla   verifica   dell'adempimento
dell'obbligo vaccinale; 
  Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che i datori
di  lavoro  devono  comunicare  mensilmente  all'Istituto   nazionale
previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni  utili
al calcolo dei contributi; 
  Considerato che con il messaggio INPS 25 maggio 2009, n. 011903  e'
stato reso operativo  un  unico  sistema  di  inoltro  delle  denunce
mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato flusso UNIEMENS,
che rende disponibile all'INPS l'elenco  dei  dipendenti  di  ciascun
datore di lavoro; 
  Ritenuto opportuno che il Ministero della salute renda  disponibili
specifiche funzionalita', che consentano una  verifica  automatizzata
del rispetto dell'obbligo vaccinale attraverso  una  interazione,  in
modalita'  asincrona,  tra  il  Portale  istituzionale  INPS   e   la
Piattaforma nazionale-DGC: 
    a) ai responsabili delle strutture  di  cui  all'art.  1-bis  del
decreto-legge   n.   44   del   2021   ivi   incluse   le   strutture
semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo,  ospitano
persone in situazione di  fragilita',  e  ai  datori  di  lavoro  dei
soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle  medesime  strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni; 
    b) ai responsabili delle strutture  in  cui  presta  servizio  il
personale del comparto della difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico,
nonche' quello degli organismi di cui agli articoli 4, 6  e  7  della
legge 3 agosto 2007, n. 124; 
    c) ai responsabili delle strutture  di  cui  all'art.  8-ter  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  per  il  personale
diverso da quello  che  svolge  attivita'  lavorativa  con  contratti
esterni; 
    d) ai responsabili delle strutture  in  cui  presta  servizio  il
personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria   attivita'
lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita'  all'interno   degli   istituti
penitenziari per adulti e minori; 
    e) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-ter, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021,  ad  esclusione  dei
dirigenti scolastici delle scuole statali; 
  Considerato che per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale
da  parte  del  personale  delle  scuole  statali  risulta  opportuno
utilizzare una funzionalita' analoga a quella gia' impiegata  per  la
verifica del possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  mediante
interazione, in  modalita'  asincrona,  tra  il  sistema  informativo
dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC; 
  Visto l'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, che dispone che tutte le  amministrazioni  dello  Stato  per  il
pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche  e
dei  servizi  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi del tesoro; 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, che estende alle Forze armate  l'obbligo  di
avvalersi delle procedure informatiche e dei  servizi  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per  il  pagamento  degli  stipendi  al
personale; 
  Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  che,  prevede
che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  usufruiscano  dei  servizi  di
pagamento degli stipendi e dei connessi servizi erogati dal Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, mediante stipula  di  apposite
convenzioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come  modificato,  tra
l'altro, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Acquisito  il  parere  del  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con provvedimento del 13 dicembre 2021, n. 430; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
                             giugno 2021 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  17  giugno
2021 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere: 
      «ee)  strutture  che  ospitano   persone   in   situazione   di
fragilita': strutture che prevedono il soggiorno  o  il  pernotto  di
soggetti in condizioni di vulnerabilita' sociale o sanitaria; 
      ff) Ordini degli esercenti le professioni sanitarie:  gli  enti
pubblici previsti  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art.  4
della legge n. 3 del 2018, nonche' gli enti di cui all'art.  5  della
legge n. 56 del 1989; 
      gg)  Federazioni  nazionali:  le  Federazioni  nazionali  degli
Ordini  professionali  dei  medici  chirurghi  e   odontoiatri,   dei
farmacisti, dei veterinari, dei chimici e  dei  fisici,  dei  tecnici
sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie  tecniche,
della  riabilitazione  e   della   prevenzione,   delle   professioni
infermieristiche, dei biologi, degli psicologi e  dei  collegi  delle
ostetriche.»; 
    b) all'art. 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Il presente decreto disciplina, altresi', in attuazione
delle disposizioni di cui al decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  le
modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie da parte  dei
soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale
per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.»; 
    c) al fine di favorire la messa a disposizione agli utenti  delle
certificazioni   verdi   Covid-19    generate    dalla    Piattaforma
nazionale-DGC, all'art. 11, comma  1,  lettera  e),  dopo  le  parole
«medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,  farmacisti»
sono aggiunte le parole «, laboratori pubblici e privati accreditati»
e  dopo  le  parole  «altri  medici»  sono  aggiunte  le  parole   «,
professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario»; 
    d) all'art. 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Nell'eventualita' in cui dal flusso dei tamponi  molecolari
che le regioni e province autonome inviano al Sistema TS ai sensi del
decreto-legge n. 137 del 2020,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, risulti la positivita' al  SARS-CoV-2
di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso
di validita', per  avvenuta  vaccinazione  o  guarigione  ovvero  per
l'effettuazione di un test con risultato negativo oppure nel caso  in
cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari  regionali,
un medico di medicina generale, un pediatra di  libera  scelta  o  un
medico  USMAF  o  SASN  comunichi  alla  Piattaforma   nazionale-DGC,
attraverso il Sistema TS, la positivita' al SARS-Cov-2 di una persona
in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di  validita',
per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione  di
un test con risultato negativo, il medesimo Sistema  TS  comunica  la
positivita' alla Piattaforma nazionale-DGC,  unitamente  ai  dati  di
contatto dell'interessato eventualmente disponibili.  La  Piattaforma
nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni  verdi  COVID-19
rilasciate alla persona risultata positiva al  SARS-Cov-2,  inserendo
gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista  delle
certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide  in
fase di verifica, e comunicandoli al Gateway  europeo  perche'  siano
considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma
nazionale-DGC invia notifica della  revoca  all'interessato,  per  il
tramite dei dati di contatto  eventualmente  disponibili.  La  revoca
verra'  annullata  automaticamente  a  seguito  dell'emissione  della
certificazione verde COVID-19 di  guarigione  dalla  positivita'  che
l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del  risultato  di  un
tampone  positivo,  le  strutture  sanitarie  afferenti  ai   Servizi
sanitari regionali, i medici di  medicina  generale,  i  pediatri  di
libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a  disposizione,  tramite
il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone
la motivazione.»; 
    e) all'art. 8, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «6. In caso di  certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  od
ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di  una
partita di vaccino anti COVID-19  risultata  difettosa  il  Ministero
della salute registra nella Piattaforma nazionale-DGC, per il tramite
di una apposita funzionalita' del Sistema  TS,  la  revoca  di  dette
certificazioni verdi COVID-19 in corso  di  validita'  indicando  una
delle predette motivazioni. I relativi  identificativi  univoci  sono
inseriti nella  lista  delle  certificazioni  revocate,  che  vengono
riconosciute come non valide in fase di verifica, e  sono  comunicati
al Gateway europeo perche' siano considerati non validi  anche  negli
altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della
revoca  all'interessato,  per  il  tramite  dei  dati   di   contatto
eventualmente disponibili. 
      7.  Al  fine  di  allineare  i  sistemi  regionali  che   hanno
comunicato l'evento  sanitario  che  ha  generato  le  certificazioni
revocate ai sensi del comma 6, il Sistema  TS  mette  a  disposizione
delle regioni e PA la lista delle certificazioni dei propri assistiti
revocate  ai  sensi  del  medesimo  comma.  Il  Sistema  TS  mette  a
disposizione  del  Ministero  della  salute  una   funzionalita'   di
interrogazione delle informazioni concernenti le revoche ai sensi dei
commi 5 e 6»; 
    f) all'art. 13, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento
di  attivita'  e  gli  spostamenti  sono  consentiti  dalla   vigente
legislazione esclusivamente ai soggetti con una certificazione  verde
COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, l'applicazione di cui
al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma
10, lettera a), e  le  librerie  software  e  le  soluzioni  da  esse
derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare  una  modalita'
di  verifica   limitata   al   possesso   di   una   delle   predette
certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che  ne  hanno
determinato l'emissione.»; 
    g) all'art. 13, dopo il comma 15 e' aggiunto  il  seguente:  «16.
Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli  articoli  9-quinquies,
comma 4, e 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
52, consegni al proprio datore  di  lavoro  la  copia  della  propria
certificazione verde  Covid-19,  il  datore  di  lavoro  effettua  la
verifica  sulla  perdurante  validita'   della   certificazione   del
lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del  codice
a barre  bidimensionale  della  copia  in  suo  possesso  utilizzando
l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4,  ovvero
mediante le modalita' automatizzate di cui  al  comma  10,  descritte
negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della
finalita' del trattamento di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (UE) n. 2016/679.». 
    h) all'art. 15, dopo il comma 9 e'  aggiunto  il  seguente:  «10.
Tutti  i  soggetti  preposti  alla  verifica   del   possesso   delle
certificazioni  verdi   in   corso   di   validita'   devono   essere
appositamente autorizzati dal  titolare  del  trattamento,  ai  sensi
degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679
e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e
devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei
dati connesso all'attivita' di verifica, con particolare  riferimento
alla possibilita' di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, comma  1-bis,
la modalita' di verifica limitata al  possesso  delle  certificazioni
verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o  guarigione  esclusivamente
nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di  attivita'
e gli spostamenti siano  consentiti  dalla  vigente  legislazione  ai
soggetti muniti delle suddette certificazioni»; 
    i) all'art. 17, comma 1, dopo le parole «descritte» sono aggiunte
le parole «negli allegati C,  F,  G  e  H,  che  sono  periodicamente
riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi  per
i diritti e le liberta' degli interessati ai sensi dell'art.  35  del
regolamento (UE) n. 2016/679»; 
    l) dopo l'art. 17, e' aggiunto: 
      «Capo  III-bis   -   Verifica   dell'adempimento   dell'obbligo
vaccinale 
      Art. 17-bis (Modalita' di verifica  del  rispetto  dell'obbligo
vaccinale dei lavoratori subordinati di cui  agli  articoli  4-bis  e
4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44).  -  1.  Al
fine di  assicurare  il  piu'  efficace  ed  efficiente  processo  di
verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli
4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  il  Ministero
della salute rende disponibili  specifiche  funzionalita',  descritte
nell'allegato  I,  che,  sulla  base  delle   informazioni   trattate
nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una  verifica
automatizzata  del  rispetto  dell'obbligo  vaccinale  da  parte  dei
lavoratori subordinati di cui ai menzionati articoli,  ad  esclusione
dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una  interazione,  in
modalita' asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC. 
      2. Le  funzionalita'  di  verifica  del  rispetto  dell'obbligo
vaccinale sono rese disponibili: 
        a) ai responsabili delle istituzioni di cui  all'art.  4-ter,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi inclusi  i
responsabili delle scuole paritarie e  ad  esclusione  dei  dirigenti
scolastici delle scuole statali; 
        b) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-bis  del
decreto-legge   n.   44   del   2021   ivi   incluse   le   strutture
semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo,  ospitano
persone in situazione di  fragilita',  e  ai  datori  di  lavoro  dei
soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle  medesime  strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni; 
        c) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio  il
personale del  comparto  della  difesa,  limitatamente  al  personale
militare,  sicurezza  e  soccorso  pubblico,  nonche'  quello   degli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124; 
        d) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-ter  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  per  i  lavoratori
subordinati  ad  esclusione  del  personale  che   svolge   attivita'
lavorativa con contratti esterni; 
        e) ai responsabili delle strutture in cui prestano servizio i
lavoratori  subordinati  alle  dirette  dipendenze  del  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita'  all'interno   degli   istituti
penitenziari per adulti e minori. 
      3. Le  funzionalita'  di  verifica  del  rispetto  dell'obbligo
vaccinale sono attivate previa richiesta del  datore  di  lavoro  dei
soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo vaccinale  e  sono  rese
disponibili al solo personale autorizzato  alla  verifica  per  conto
dello stesso. Se il datore di lavoro dei lavoratori  impiegati  nelle
strutture di cui al comma 2 non coincide con  il  responsabile  delle
stesse, quest'ultimo deve essere  delegato  dal  medesimo  datore  di
lavoro ad effettuare la predetta verifica. 
      4. La verifica di cui al comma 3 e'  effettuata  esclusivamente
per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 soggetti
all'obbligo vaccinale, previa selezione  dell'apposita  opzione  resa
disponibile dall'INPS. 
      5. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di
cui al comma 1, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle  verifiche
della  necessita'  di  prenderne  visione,  mediante  le   specifiche
funzionalita' descritte nell'allegato I. In ogni caso, non sono  rese
disponibili ai soggetti che  effettuano  le  verifiche  del  rispetto
dell'obbligo  vaccinale  dei  lavoratori  le  ulteriori  informazioni
conservate,  o  comunque  trattate,  nell'ambito  della   Piattaforma
nazionale-DGC. 
      6. Contestualmente alla richiesta di cui al comma 3, il  datore
di lavoro dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, all'INPS, in modalita'  telematica,
di avere titolo per richiedere l'attivazione del servizio di  cui  al
comma 1, in  quanto  responsabile  di  una  delle  strutture  di  cui
all'art. 4-bis e 4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
ovvero in quanto soggetto che impiega il  proprio  personale  in  una
delle strutture di cui all'art. 1-bis del  decreto-legge  n.  44  del
2021. 
      7. Il Ministero della salute rende, altresi', disponibili  alle
pubbliche amministrazioni aderenti a NoiPA specifiche  funzionalita',
descritte  nell'allegato  L,  che,  sulla  base  delle   informazioni
trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono, con
le medesime modalita'  di  cui  ai  commi  precedenti,  una  verifica
automatizzata  del  rispetto  dell'obbligo  vaccinale  da  parte  dei
dipendenti pubblici soggetti a obbligo vaccinale, ad  esclusione  dei
dipendenti delle  scuole  statali,  attraverso  una  interazione,  in
modalita'  asincrona,  tra  la  Piattaforma  NoiPA,  realizzata   dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e la PN-DGC. 
      8. Nelle more dell'aggiornamento  delle  informazioni  trattate
nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato
puo' comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale  mediante
i  documenti  rilasciati,  in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,  dai  medici
di medicina generale e dai pediatri di libera  scelta  che  attestano
tale circostanza. 
      Art. 17-ter (Modalita' di verifica  del  rispetto  dell'obbligo
vaccinale del personale delle  scuole  statali).  -  1.  Al  fine  di
assicurare il  piu'  efficace  ed  efficiente  processo  di  verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli  articoli  4-ter,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
nell'ambito scolastico  statale,  il  Ministero  della  salute  rende
disponibile agli uffici scolastici regionali e  alle  scuole  statali
del sistema nazionale di  istruzione  un'apposita  funzionalita'  che
consente  una  verifica  automatizzata  del   rispetto   dell'obbligo
vaccinale da parte  del  personale  in  servizio  presso  la  singola
istituzione  scolastica   mediante   un'interazione,   in   modalita'
asincrona, descritta nell'allegato  G,  tra  il  sistema  informativo
dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. 
      2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata previa selezione
dell'apposita  opzione  resa  disponibile  dal  sistema   informativo
dell'istruzione-Sidi. 
      3. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di
cui al comma 1, il sistema informativo dell'istruzione-Sidi informa i
soggetti autorizzati alle verifiche  della  necessita'  di  prenderne
visione, mediante le specifiche funzionalita' descritte nell'allegato
G. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano
le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale  dei  lavoratori  le
ulteriori informazioni conservate, o comunque  trattate,  nell'ambito
della Piattaforma nazionale-DGC. 
      4. Nelle more dell'aggiornamento  delle  informazioni  trattate
nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato
puo' comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale  mediante
i  documenti  rilasciati,  in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,  dai  medici
di medicina generale e dai pediatri di libera  scelta  che  attestano
tale circostanza. 
      Art. 17-quater (Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo
vaccinale da parte dei soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi  titolo
diverso dal rapporto  di  lavoro  subordinato,  attivita'  lavorativa
nelle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del  decreto-legge
n. 44 del 2021).  -  1.  La  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo
vaccinale da parte dei soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi  titolo
diverso dal rapporto  di  lavoro  subordinato,  attivita'  lavorativa
nelle strutture di cui all'art.  8-ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502,  ad  esclusione  del  personale  che  svolge
attivita' lavorativa con contratti esterni, nonche'  nelle  strutture
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021,  ivi  incluse
le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo,
ospitano persone in situazione di fragilita', ovvero dei soggetti che
svolgono, a  titolo  diverso  dal  rapporto  di  lavoro  subordinato,
attivita'   lavorativa   presso   le   strutture   del   Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita'  all'interno   degli   istituti
penitenziari per adulti e minori, e' effettuata  mediante  esibizione
da parte  degli  stessi  ai  responsabili  delle  strutture,  o  loro
delegati, di documenti rilasciati, in formato  cartaceo  o  digitale,
dalle strutture sanitarie pubbliche e private,  dalle  farmacie,  dai
medici di medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta  che
attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale. 
      Art.  17-quinquies  (Modalita'   di   verifica   del   rispetto
dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie). -
1. Al fine di assicurare il piu' efficace ed efficiente  processo  di
verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le
professioni sanitarie da parte dei relativi ordini,  per  il  tramite
delle rispettive Federazioni nazionali,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero  della  salute  rende
disponibili  alle  predette  Federazioni  specifiche   funzionalita',
descritte  nell'allegato  M,  che,  sulla  base  delle   informazioni
trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono  una
verifica automatizzata  del  rispetto  dell'obbligo  vaccinale  degli
iscritti, attraverso una interoperabilita' applicativa, in  modalita'
asincrona, tra i sistemi informativi delle medesime e la  Piattaforma
nazionale-DGC.  Le  funzionalita'  di  verifica  sono  attivate   dal
Ministero  della  salute  previo  accreditamento  delle   Federazioni
nazionali. 
      2. Le funzionalita' di cui al comma 1, in sede di  verifica  da
parte delle Federazioni nazionali, segnalano, altresi', le  eventuali
variazioni dello  stato  vaccinale  degli  esercenti  le  professioni
sanitarie rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso,  non
sono  rese  disponibili  all'atto   della   verifica   del   rispetto
dell'obbligo  vaccinale  le  ulteriori  informazioni  conservate,   o
comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC. 
      3. Le Federazioni nazionali, attraverso  i  rispettivi  sistemi
informativi, rendono  disponibili  gli  esiti  delle  verifiche  agli
Ordini cui sono iscritti  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie,
adottando misure tecniche e organizzative adeguate  a  garantire,  in
particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrita'  e
riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1,  lettere  e)  e
f), del regolamento (UE) n. 2016/679. 
      4. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 4, comma  3,  del
decreto-legge n. 44 del 2021, qualora l'Ordine professionale  accerti
il  mancato  adempimento  dell'obbligo   vaccinale,   che   determina
l'immediata sospensione dall'esercizio delle  professioni  sanitarie,
ne da' comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per  il
personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore
di lavoro o alla struttura che nell'ambito dell'azienda  esercita  le
funzioni  di  datore  di  lavoro,   adottando   misure   tecniche   e
organizzative adeguate a garantire, in particolare, il  rispetto  dei
principi di esattezza e di integrita' e riservatezza dei dati di  cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e f),  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679. 
      5. La sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di
cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n.  44  del  2021,  e'
annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonche', ove  esistente,
nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni
dalle quali sia possibile desumere il mancato  rispetto  dell'obbligo
vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria. 
      Art. 17-sexies (Trattamento dei dati personali per la  verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale). -  1.  Il  Ministero  della
salute, in qualita'  di  titolare  del  trattamento  dei  dati  della
Piattaforma   nazionale-DGC,   designa   l'INPS   e   il    Ministero
dell'economia e finanze quali responsabili del trattamento  dei  dati
effettuato,  ai  sensi   dell'art.   17-bis,   tramite   il   portale
istituzionale dello stesso Istituto o la  Piattaforma  NoiPA  per  la
messa a  disposizione  delle  informazioni  comprovanti  il  rispetto
dell'obbligo vaccinale. 
      2. Il Ministero della  salute,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento dei dati  della  Piattaforma  nazionale-DGC,  designa  il
Ministero dell'istruzione quale responsabile del trattamento dei dati
effettuato, ai sensi dell'art. 17-ter, tramite il sistema informativo
dell'istruzione-Sidi per la messa a disposizione  delle  informazioni
comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale. 
      3. Il Ministero della  salute,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento dei dati  della  Piattaforma  nazionale-DGC,  designa  le
Federazioni nazionali degli Ordini  degli  esercenti  le  professioni
sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati effettuato,  ai
sensi dell'art. 17-quinquies,  per  la  messa  a  disposizione  delle
informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale. 
      4. Le  strutture  di  cui  agli  articoli  1-bis  e  4-ter  del
decreto-legge n. 44 del 2021 nonche' gli uffici scolastici  regionali
e le scuole statali del sistema nazionale di istruzione sono titolari
del trattamento dei dati personali raccolti tramite la  funzionalita'
descritta negli allegati G e I ovvero con le modalita'  di  cui  agli
articoli 17-bis, comma 7, 17-ter, comma 1, e 17-quater, comma 1. 
      5. I datori di lavoro dei soggetti  che,  a  qualunque  titolo,
svolgono nelle strutture di cui all'art. 1-bis del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti
esterni sono titolari del trattamento  dei  dati  personali  raccolti
tramite la funzionalita' descritta  nell'allegato  I  ovvero  con  le
modalita' di cui all'art. 17-bis, comma 3. 
      6. Gli Ordini degli esercenti  le  professioni  sanitarie  sono
titolari del trattamento  dei  dati  personali  effettuato  ai  sensi
dell'art. 17-quinquies, commi 4 e 5. 
      7.  Il  personale  autorizzato  alla  verifica  per  conto  dei
soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter e' incaricato
con atto formale  recante  le  necessarie  istruzioni  sull'esercizio
dell'attivita'  di  verifica,  ai  sensi  degli  articoli  29  e  32,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679  e  2-quaterdecies  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      8. Il personale  autorizzato  alla  verifica  per  conto  degli
Ordini  e'  incaricato  con  atto  formale  recante   le   necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica, ai sensi  degli
articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  n.  2016/679  e
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      9. Il personale interessato dal processo  di  verifica  di  cui
agli articoli 17-bis, 17-ter, 17-quater e'  opportunamente  informato
dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a  effettuare  la
verifica,  sul  trattamento  dei  dati   attraverso   una   specifica
informativa, anche mediante comunicazione resa alla  generalita'  del
personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del  regolamento  (UE)  n.
2016/679. 
      10. Gli esercenti  le  professioni  sanitarie  interessati  dal
processo di verifica di cui all'art. 17-quinquies sono opportunamente
informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei  dati  attraverso
una specifica informativa, anche  mediante  comunicazione  resa  alla
generalita' degli iscritti, ai sensi  degli  articoli  13  e  14  del
regolamento (UE) n. 2016/679. 
      11. I soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2,  e  17-ter
trattano i dati strettamente necessari  alla  verifica  del  rispetto
dell'obbligo vaccinale  e  all'eventuale  applicazione  delle  misure
previste dagli articoli 4-bis, commi 4 e 5, e 4-ter, commi 3 e 5, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. 
      12.  Gli  Ordini  degli  esercenti  le  professioni   sanitarie
trattano i dati strettamente necessari  alla  verifica  del  rispetto
dell'obbligo vaccinale  e  all'eventuale  applicazione  delle  misure
previste dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1°  aprile
2021, n. 44. 
      13.  Il  trattamento  dei  dati  effettuato  nell'ambito  delle
verifiche sul rispetto  dell'obbligo  vaccinale  delle  categorie  di
lavoratori interessati e' esercitato secondo le modalita'  e  con  le
misure di sicurezza, tecniche e organizzative, per la protezione  dei
dati  stessi,  descritte  negli  allegati  G,  I,  L,  M,  che   sono
periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della  valutazione
dei rischi per i diritti e le liberta'  degli  interessati  ai  sensi
dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679»; 
    m)  gli  allegati  B,  C,  F,  G,  H  sono   sostituiti   con   i
corrispondenti allegati al presente decreto; 
    n) sono aggiunti gli allegati  I,  L,  M  parimenti  allegati  al
presente decreto.