Art. 2 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Provincia autonoma di Bolzano 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Provincia autonoma di Bolzano e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla, nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.