Art. 2 
 
Individuazione di candidati con DSA ai concorsi pubblici  indetti  da
  Stato, regioni, province, citta' metropolitane, comuni e  dai  loro
  enti strumentali 
  1. Le amministrazioni prevedono, nei bandi  di  concorso,  adeguate
misure per assicurare a tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte
dei concorsi pubblici indetti, la  possibilita'  di  sostituire  tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare  strumenti  compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'  di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo  svolgimento
delle medesime prove. La mancata adozione  delle  misure  di  cui  al
presente comma comporta la nullita' dei bandi. 
  2.  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo  e   per   consentire
all'amministrazione interessata di predisporre per tempo  i  mezzi  e
gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare  partecipazione  al
concorso, nella domanda di partecipazione il candidato  con  diagnosi
di  disturbi  specifici  di  apprendimento  dovra'   fare   esplicita
richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della  propria  necessita'
che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed  esplicitata   con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione
deve essere inviata all'indirizzo indicato all'interno del  bando  di
concorso entro il termine ivi stabilito. 
  3. L'adozione delle misure di cui al comma 1 sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della Commissione  giudicatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito  delle  modalita'
individuate dal presente decreto.