Art. 2 Individuazione di candidati con DSA ai concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali 1. Le amministrazioni prevedono, nei bandi di concorso, adeguate misure per assicurare a tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullita' dei bandi. 2. Ai fini di cui al presente articolo e per consentire all'amministrazione interessata di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovra' fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all'indirizzo indicato all'interno del bando di concorso entro il termine ivi stabilito. 3. L'adozione delle misure di cui al comma 1 sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal presente decreto.