Art. 3 
 
                          Prove sostitutive 
 
  1. La possibilita' di sostituire le prove scritte con un  colloquio
orale e' concessa sulla  base  della  documentazione  presentata  che
attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. 
  2.  Il  colloquio  orale  ha  analogo  e  significativo   contenuto
disciplinare delle prove scritte.