Art. 4 
 
                       Strumenti compensativi 
 
  1. Possono essere ammessi a  titolo  compensativo  a  fronte  delle
difficolta'  di  lettura,  di  scrittura  e  di  calcolo  i  seguenti
strumenti: 
    programmi di video scrittura  con  correttore  ortografico  o  il
dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; 
    programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; 
    la calcolatrice, nei casi di discalculia; 
    ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione
giudicatrice.