Art. 6 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente  decreto  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
    Roma, 9 novembre 2021 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                               Stefani 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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