Art. 6 Invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Roma, 9 novembre 2021 Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro per le disabilita' Stefani Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2962