Art. 2 
 
                Contenuti e fasi della certificazione 
 
  1. Le istituzioni scolastiche statali e  paritarie  che  offrono  i
nuovi  percorsi  di  istruzione  professionale  di  cui  al   decreto
legislativo n. 61/2017 certificano le competenze, ovvero le  abilita'
e conoscenze nelle ipotesi di cui al successivo comma 3, lettera  b),
progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti, tenuto
conto del curricolo d'istituto e del curricolo della classe  attivato
ai sensi dell'art. 3, comma 5,  del  citato  decreto  legislativo  n.
61/2017 sulla base dei traguardi di competenza  definiti  ai  livelli
intermedi coerenti con i risultati di apprendimento  del  profilo  in
uscita. 
  2. Ai fini della certificazione  delle  competenze  le  istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 assicurano,  altresi',  il  riferimento
alla personalizzazione del percorso di apprendimento  ricondotto  nel
Progetto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo n. 61/2017. 
  3. La certificazione delle competenze di cui al comma 1: 
    a) e' effettuata con riferimento  alle  unita'  di  apprendimento
(UdA)  quale  insieme  autonomamente  significativo  di   competenze,
abilita' e conoscenze in cui e'  organizzato  il  percorso  formativo
della studentessa e dello studente; 
    b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini  di
competenze, ovvero di abilita' e conoscenze laddove le competenze non
siano state pienamente raggiunte, effettivamente  e  complessivamente
acquisiti dalla studentessa e  dallo  studente,  ai  diversi  livelli
intermedi del percorso  di  apprendimento,  riconducibili  agli  assi
culturali in cui e' organizzato il percorso di studio; 
    c) esplicita le competenze, ovvero le abilita' e conoscenze nelle
ipotesi di cui alla precedente lettera b), acquisite,  riportando  la
denominazione, la descrizione, l'indicazione del contesto  prevalente
di  apprendimento   e,   nell'ambito   del   Sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze, l'indicazione del livello del quadro
nazionale delle qualificazioni di cui all'allegato 1, tabella A,  del
decreto 8 gennaio 2018, nonche' il codice statistico  di  riferimento
dell'attivita'  economica  (ATECO)   e,   laddove   presente,   della
nomenclatura e  classificazione  delle  unita'  professionali  (NUP),
riconducibili al percorso formativo frequentato dalla  studentessa  e
dallo studente; 
    d) indica, in sede di passaggio  da  un  percorso  di  istruzione
professionale   ad   un   percorso   di   istruzione   e   formazione
professionale, le competenze acquisite nell'ambito del  curricolo  di
classe e del curricolo  personalizzato,  al  fine  di  permettere  la
progettazione e l'attuazione delle  attivita'  di  accompagnamento  e
sostegno della studentessa e dello studente finalizzate  al  graduale
inserimento nel percorso di studi di destinazione e  a  favorirne  il
successo formativo; 
    e) descrive le competenze, ovvero le conoscenze e abilita'  nelle
ipotesi di cui alla precedente lettera b), gia'  acquisite,  ai  fini
del riconoscimento dei crediti  formativi,  per  la  progettazione  e
attivazione degli eventuali interventi integrativi di cui all'art. 3,
comma  2  del  decreto  interministeriale  17  maggio  2018  per   il
conseguimento, da parte degli studenti dell'istruzione professionale,
di una qualifica o un diploma professionale del Repertorio  nazionale
delle   figure   di   riferimento   dell'istruzione   e    formazione
professionale.