Art. 2 Contenuti e fasi della certificazione 1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 certificano le competenze, ovvero le abilita' e conoscenze nelle ipotesi di cui al successivo comma 3, lettera b), progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti, tenuto conto del curricolo d'istituto e del curricolo della classe attivato ai sensi dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 61/2017 sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi coerenti con i risultati di apprendimento del profilo in uscita. 2. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresi', il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Progetto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61/2017. 3. La certificazione delle competenze di cui al comma 1: a) e' effettuata con riferimento alle unita' di apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilita' e conoscenze in cui e' organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilita' e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui e' organizzato il percorso di studio; c) esplicita le competenze, ovvero le abilita' e conoscenze nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), acquisite, riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del contesto prevalente di apprendimento e, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'indicazione del livello del quadro nazionale delle qualificazioni di cui all'allegato 1, tabella A, del decreto 8 gennaio 2018, nonche' il codice statistico di riferimento dell'attivita' economica (ATECO) e, laddove presente, della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (NUP), riconducibili al percorso formativo frequentato dalla studentessa e dallo studente; d) indica, in sede di passaggio da un percorso di istruzione professionale ad un percorso di istruzione e formazione professionale, le competenze acquisite nell'ambito del curricolo di classe e del curricolo personalizzato, al fine di permettere la progettazione e l'attuazione delle attivita' di accompagnamento e sostegno della studentessa e dello studente finalizzate al graduale inserimento nel percorso di studi di destinazione e a favorirne il successo formativo; e) descrive le competenze, ovvero le conoscenze e abilita' nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), gia' acquisite, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, per la progettazione e attivazione degli eventuali interventi integrativi di cui all'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 17 maggio 2018 per il conseguimento, da parte degli studenti dell'istruzione professionale, di una qualifica o un diploma professionale del Repertorio nazionale delle figure di riferimento dell'istruzione e formazione professionale.