Art. 2 
 
Disposizioni  per  garantire   l'operativita'   del   personale   del
                Dipartimento della protezione civile 
 
  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno in ragione  delle  maggiori  esigenze  connesse  al  contesto
emergenziale in  rassegna,  il  personale,  dirigenziale  e  non,  in
servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento  della
protezione civile che, al 31 dicembre  2021,  non  ha  potuto  fruire
delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11,  e
di  cui  all'art.  42,  commi  12  e  13,  dei  rispettivi  Contratti
collettivi nazionali di lavoro  del  comparto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero entro  analoghi  termini  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, dovra' fruirne in periodi compatibili con  le
oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2022. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 dicembre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio