Art. 2 Disposizioni per garantire l'operativita' del personale del Dipartimento della protezione civile 1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2021, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovra' fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2022. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2021 Il Capo del Dipartimento: Curcio