IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,
concernente  la  programmazione  triennale  e  la  valutazione  delle
universita'; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 5: 
    comma 1, lettera  a)  e  comma  3,  lettera  a),  concernenti  la
«Introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio
universitari»; 
    comma 1, lettera b),  e  comma  4,  lettera  f),  concernenti  la
«Introduzione del costo standard unitario di formazione per  studente
in corso»; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.  19,  adottato  in
attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n.  240  del
2010; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  che  ha
disciplinato  da  ultimo  il  costo  standard  per  studente  di  cui
dall'art. 5, comma 4, lettera f), della legge n.  240  del  2010,  il
quale dispone che: 
    comma 1: «per  costo  standard  per  studente  delle  universita'
statali si intende il costo  di  riferimento  attribuito  al  singolo
studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto
conto della tipologia di corso, delle dimensioni  dell'Ateneo  e  dei
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui
opera l'universita'. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  5,
comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  il  costo
standard per studente costituisce parametro  di  riferimento  per  la
ripartizione annuale di una percentuale del  Fondo  di  finanziamento
ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»; 
    comma 2:  «La  determinazione  e  l'eventuale  aggiornamento  del
modello di calcolo del costo standard di Ateneo sono  definiti  sulla
base dei seguenti criteri e relativi indici di costo: 
      a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come
indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento
iniziale dei corsi di studio e come costo medio di  riferimento,  cui
parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico
di Ateneo del professore di prima fascia. Nella determinazione  della
dotazione di docenza si utilizza come  numero  standard  di  studenti
nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico  tecnologica  e
umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il  60  per
cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto  in  sede
di accreditamento, in modo da tenere  conto  dei  costi  fissi  della
docenza necessaria per l'accreditamento; 
      b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al
monte ore di didattica integrativa  aggiuntiva  stabilito  in  misura
pari al 30 per cento  del  monte  ore  di  didattica  standard  della
docenza di cui alla  lettera  a),  parametrato  al  valore  medio  di
centoventi ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori; 
      c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo:  si
attribuisce una dotazione standard pari ad una  unita'  di  personale
per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera  a)
e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a
quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di
studio e un numero di collaboratori ed  esperti  linguistici  pari  a
quelli in servizio presso l'Ateneo; 
      d) criterio dei costi di  funzionamento  e  di  gestione  delle
strutture didattiche, di ricerca e di  servizio  dei  diversi  ambiti
disciplinari: il  costo  e'  stimato  sulla  base  degli  oneri  medi
rilevati dai bilanci degli Atenei, tenendo altresi' conto  dei  costi
fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli
iscritti»; 
    comma 2-bis: «A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e'  determinata  in  modo  che
rimanga costante quando il numero di  studenti  e'  compreso  tra  le
numerosita' minime e massime per  ogni  classe  di  corso  di  studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6»; 
    comma 3:  «Al  fine  di  tenere  conto  dei  differenti  contesti
economici e territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare,
al costo standard di Ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un  importo
di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento
rispetto al costo standard medio  nazionale,  in  base  alla  diversa
capacita'  contributiva  degli  studenti  iscritti   all'universita',
determinata  tenendo  conto  del  reddito   medio   familiare   della
ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha  sede
l'Ateneo»; 
    comma 5: «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in  base  al
criterio del costo standard per studente e' fissata  con  il  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca relativo
ai criteri di riparto del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  entro
l'intervallo compreso tra il 19 per cento  e  il  22  per  cento  del
relativo stanziamento, al  netto  degli  interventi  con  vincolo  di
destinazione ...»; 
    comma   6:   «Con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si
provvede alla rideterminazione  del  modello  di  calcolo  del  costo
standard per studente sulla base dei criteri  e  relativi  indici  di
costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di  natura
perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga  conto
della diversa accessibilita' di ogni universita'  in  funzione  della
rete dei trasporti e dei  collegamenti.  Tale  ulteriore  importo  e'
parametrato rispetto al costo standard medio nazionale,  fino  ad  un
massimo del 10 per cento»; 
    comma 7: «Il decreto di cui al comma 6 ha validita'  triennale  e
trova  applicazione  a  decorrere  dall'anno  2018  ai   fini   della
ripartizione di una percentuale del FFO, al  netto  degli  interventi
con vincolo di destinazione, non inferiore  a  quella  del  comma  5,
incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da
sostituire gradualmente la quota di finanziamento  determinata  sulla
base del trasferimento storico e  fino  ad  un  massimo  del  70  per
cento»; 
    comma 8: «Ai fini di cui  al  comma  7,  il  costo  standard  per
studente  di  Ateneo  e'  moltiplicato  per  il  numero  di  studenti
regolarmente iscritti  al  corso  di  studi  da  un  numero  di  anni
accademici non superiore alla sua durata normale, cui  si  aggiungono
gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  8  agosto  2016  (prot.  n.  635),
relativo  alle  linee  generali  d'indirizzo   della   programmazione
triennale delle universita' 2016-2018; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 (prot. n. 987),  con
il quale sono stati  definiti  gli  indicatori  per  l'accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari in  coerenza
con il decreto ministeriale n. 635/2016; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018 (prot. n. 585), con  il
quale e' stato definito il modello del costo standard per il triennio
2018-2020, sulla base degli indicatori per l'accreditamento  iniziale
e periodico delle sedi e  dei  corsi  universitari  definiti  con  il
decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016; 
  Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019  (prot.  n.  6),  come
modificato dal decreto ministeriale 8 gennaio 2021 (prot. n. 8),  con
il quale sono stati modificati gli  indicatori  per  l'accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari; 
  Visto il parere formulato dalla CRUI  il  22  febbraio  2021  sulle
linee  generali  d'indirizzo  della  programmazione  triennale  delle
universita' per il triennio 2021-2023, nel quale si esprime  l'avviso
«che per il  triennio  2021-2023  sia  applicato  il  costo  standard
attualmente adottato»; 
  Visto il parere formulato dall'ANVUR, il  25  febbraio  2021  sulle
linee  generali  d'indirizzo  della  programmazione  triennale  delle
universita' per il triennio 2021-2023, nel quale si fa  presente  che
«sarebbe un  buon  segnale  per  la  programmazione  finanziaria  del
sistema  universitario  se  fosse  confermato  l'attuale  modello  di
calcolo  del  costo  standard  per  studente  di   cui   al   decreto
ministeriale n. 585 dell'8 agosto 2018, riadeguando  conseguentemente
i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  25  marzo  2021  (prot.  n.  289),
relativo  alle  linee  generali  d'indirizzo   della   programmazione
triennale delle universita' 2021-2023 e in particolare: 
    l'art. 2, comma 2, il quale prevede che  «con  apposito  decreto,
tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede
alla conferma  per  il  triennio  2021-2023  del  modello  del  costo
standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo
adeguamento,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 12 del  2017,
degli standard di docenza previsti per l'accreditamento,  da  attuare
con il provvedimento di cui all'art. 8,  comma  2,  lettera  a),  del
presente decreto»; 
    l'allegato  1,  primo  capoverso,  il  quale  prevede   che   «In
attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  12,  commi  6  e  7,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota
non vincolata nella  destinazione  del  Fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita' statali da ripartire secondo  il  modello
del costo standard e in sostituzione del trasferimento  storico  sono
stabilite per il triennio 2021-2023 come segue: 
 
                   ===============================
                   |anno 2021|anno 2022|anno 2023|
                   +=========+=========+=========+
                   |   28%   |   30%   |   32%   |
                   +---------+---------+---------+
 
  Tenuto conto che, in attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 2, lettera a), del decreto  ministeriale  n.  289/2021,  e'  in
corso di adozione il decreto relativo all'adeguamento gli  indicatori
per l'accreditamento iniziale e periodico  delle  sedi  e  dei  corsi
universitari; 
  Considerato, quanto previsto dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale n. 289/2021, in merito al modello del costo standard  di
cui al decreto ministeriale n. 585/2018; 
  Considerato  che,  relativamente  agli  standard  di  docenza   per
l'accreditamento iniziale dei corsi di studio  stabiliti  dal  citato
decreto, dal punto  di  vista  quantitativo,  si  intende  confermare
quelli individuati dal decreto ministeriale n.  987/2016  su  cui  e'
definito il decreto ministeriale n.  585/2018,  fatta  eccezione  per
quelli  relativi  alle  professioni  sanitarie,   alla   luce   della
perdurante situazione di emergenza sanitaria, e per  quelli  relativi
ai  corsi  ad  orientamento  professionale,  alla  luce  del  decreto
ministeriale 12 agosto 2020  (prot.  n.  446),  considerato  che  per
entrambe le tipologie vi e' l'esigenza di assicurare lo sviluppo e la
flessibilita' dei percorsi; 
  Ritenuto, fatta eccezione per  i  corsi  di  studio  relativi  alle
professioni  sanitarie  e  i  corsi   di   studio   ad   orientamento
professionale, di confermare per il triennio 2021-2023 il modello del
costo  standard  definito  con  il  citato  decreto  ministeriale  n.
585/2018; 
  Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori  delle  universita'
italiane del 22 luglio 2021 e dell'Agenzia nazionale  di  valutazione
del sistema universitario e della ricerca del 29 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modello di calcolo del costo standard 
                 di formazione per studente in corso 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  per
il triennio 2021-2023 e' confermato il modello del costo standard  di
formazione per studente in corso adottato con decreto ministeriale  8
agosto 2018 (prot. n. 585). Sono a  tal  fine  confermati  tutti  gli
articoli e allegati del predetto decreto fatto salvo quanto  previsto
dai successivi commi. 
  2. L'art. 1, comma 1,  del  decreto  ministeriale  n.  585/2018  e'
sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2017, n. 123 (di seguito decreto-legge),  il  presente  decreto,  ivi
compresi i relativi allegati che ne sono parte integrante,  determina
il modello di calcolo del costo standard di formazione  per  studente
in corso per il  triennio  2021-2023  da  utilizzare  ai  fini  della
ripartizione di  una  percentuale  del  Fondo  per  il  finanziamento
ordinario  (FFO),  al  netto  degli   interventi   con   vincolo   di
destinazione, gia' definita nell'allegato 1 al  decreto  ministeriale
n. 289 del 25 marzo 2021, pari a: 
 
                 ===================================
                 |  Anno   |      Percentuale      |
                 +=========+=======================+
                 |  2021   |          28%          |
                 +---------+-----------------------+
                 |  2022   |          30%          |
                 +---------+-----------------------+
                 |  2023   |          32%          |
                 +---------+-----------------------+
 
    
  3. I riferimenti presenti nel decreto ministeriale n.  585/2018  al
decreto ministeriale n. 987  del  12  dicembre  2016  e  al  triennio
2018-2020 devono intendersi  riferiti,  rispettivamente,  al  decreto
ministeriale di cui all'art. 8, comma  2,  lettera  a),  del  decreto
ministeriale n. 289/2021 e al triennio 2021-2023. L'art. 3, comma  1,
lettera c), punto 2.i), e' sostituito dal seguente «Numero di  figure
specialistiche richieste in  sede  di  accreditamento  dei  corsi  di
studio, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2,
lettera a), del decreto ministeriale n.  289/2021,  nelle  classi  di
laurea delle professioni sanitarie e ad orientamento professionale  e
nelle classi di laurea magistrale a  ciclo  unico  di  scienze  della
formazione primaria e di conservazione e restauro dei beni culturali,
nel numero di cinque  per  corso  in  rapporto  alle  numerosita'  di
riferimento delle relative classi; nel numero  di tre  per  corso  in
rapporto alle numerosita' di riferimento delle relative classi per  i
corsi di laurea  magistrale  delle  professioni  sanitarie.  Ad  ogni
unita' di personale e' attribuito un costo  medio  pari  al  10%  del
costo medio caratteristico di  sistema  di  un  professore  di  prima
fascia». 
  4. Le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato 1 al  decreto  ministeriale
n. 585/2018 sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato 1
al presente decreto. 
  5. L'art. 6, comma 3,  del  decreto  ministeriale  n.  585/2018  e'
sostituito dal seguente: «Relativamente all'anno 2021, il calcolo del
costo standard  unitario  di  formazione  per  studente  in  corso e'
pubblicato contestualmente all'assegnazione del FFO». 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale
di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile,  ed
e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 4 agosto 2021 
 
                                                   Il Ministro: Messa 

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2450