Art. 2 
 
                               Risorse 
 
  1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le
politiche  sociali  nel  triennio  2021-2023   sono   pari   a   euro
390.925.678,00 per ognuna delle annualita' 2021-2022-2023. 
  1-bis. Le regioni possono eventualmente  destinare  una  quota  non
superiore  all'1%  del  Fondo  in  via  sperimentale   per   ciascuna
annualita' per realizzare azioni di sistema, a valenza regionale,  da
rendicontare in maniera specifica. 
  2.  Il  riparto  generale  riassuntivo  delle  risorse  finanziarie
complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per
il triennio 2021-2023, di cui al comma 1, e' riportato  nell'allegata
tabella 1. 
  3. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per il  medesimo
triennio e' riportato nell'allegata tabella 2, che costituisce  parte
integrante del presente decreto. Le regioni procedono  al  successivo
trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali  entro  sessanta
giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni  da  parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli
ambiti e'  comunicata  al  Ministero  medesimo  entro  trenta  giorni
dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo  le  modalita'  di
cui all'Allegato B. 
  4. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le
politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli stessi criteri
di cui al presente decreto come da tabella 2, colonna A. 
  5. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
regioni  con  le  medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  comma
precedente,  previo  soddisfacimento  di   eventuali   richieste   di
accredito, da parte dei  comuni,  in  esito  al  riconoscimento,  con
sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1,  comma
1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.