Art. 2 Risorse 1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali nel triennio 2021-2023 sono pari a euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualita' 2021-2022-2023. 1-bis. Le regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per ciascuna annualita' per realizzare azioni di sistema, a valenza regionale, da rendicontare in maniera specifica. 2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2021-2023, di cui al comma 1, e' riportato nell'allegata tabella 1. 3. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo triennio e' riportato nell'allegata tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti e' comunicata al Ministero medesimo entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'Allegato B. 4. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli stessi criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, colonna A. 5. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al comma precedente, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.