Art. 10 Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga 1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi: a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare: 1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta; 2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il periodo necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento; 3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere; 4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione e' prevista ininterrottamente; 5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare; 6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare; 7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalita', di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto; 8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto; 9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto; b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione; c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati; d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga. 2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, puo' essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto. 3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta puo' essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.