Art. 11 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia 1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessita' e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri: a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche; b) sussistenza di condizioni di particolare criticita' derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento; c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto; d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade; e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale. 2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare. 3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, e' indicato: a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo' comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione; b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non e' comunque consentita la circolazione in deroga; d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga; e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui siano comprovate la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. 5. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).