Art. 11 
 
      Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia 
 
  1. La Prefettura -  Ufficio  territoriale  del  Governo  -  che  ha
ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione  in  deroga
al divieto di cui all'art.  2,  sentite,  ove  necessario,  le  altre
Prefetture competenti per territorio  sullo  specifico  trasporto  in
deroga, valutate le necessita' e le urgenze prospettate in  relazione
alle  condizioni  locali  e  generali  della  circolazione,   conduce
l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri: 
    a) accertamento  della  sussistenza  dell'effettiva  esigenza  di
circolazione in  deroga  ai  divieti  e  delle  condizioni  contenute
nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto,
delle condizioni meteorologiche e climatiche; 
    b) sussistenza di condizioni di particolare criticita'  derivanti
dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della  Sicilia,
ed  in  particolare  dei  tempi  necessari  per  le   operazioni   di
traghettamento; 
    c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non
vigenza del divieto; 
    d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da  parte  di
soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari  e/o  gestori
di strade; 
    e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga  con  le
caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate  e  con  le
condizioni di traffico previste sulla rete stradale. 
  2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura  -
Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio  di  competenza
ha sede l'impresa che esegue il  trasporto,  la  Prefettura  nel  cui
territorio ha inizio il viaggio deve fornire  il  proprio  preventivo
benestare. 
  3. La Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo,  al  termine
dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le  condizioni  per
la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul  quale,  oltre
alle circostanziate motivazioni, e' indicato: 
    a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente
limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo'  comprendere
eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione; 
    b) la targa del veicolo, o le  targhe  dei  veicoli,  autorizzati
alla circolazione; 
    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di  sicurezza
della circolazione, in base alle caratteristiche della rete  stradale
ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le  strade
o le aree in cui  non  e'  comunque  consentita  la  circolazione  in
deroga; 
    d)  la  tipologia  di  merce,  prodotto  o  attrezzatura  per  il
trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga; 
    e)  l'eventuale  specifica  che  i  veicoli   possono   circolare
scarichi, unicamente nel caso in cui tale  circostanza  si  verifichi
nell'ambito  di  un  ciclo  lavorativo  che  comprenda  la  fase  del
trasporto e che  deve  ripetersi  nel  corso  della  stessa  giornata
lavorativa; 
    f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in
deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di  colore  verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa
in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 
  4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  d),
nel caso in cui siano  comprovate  la  continuita'  dell'esigenza  di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di
deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'
ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso
non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione  concessa,  a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. 
  5. Le Prefetture -  Uffici  territoriali  del  Governo  -  nel  cui
territorio  ricadano  posti  di  confine  possono  autorizzare   alla
circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i
veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).