Art. 12 Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto 1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, e' vietato per qualunque quantita' di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre 2022. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose e' consentito nei seguenti casi: a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita' di servizio, ferma restando la necessita' che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi: 1) militari e delle Forze di polizia; 2) militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purche' muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente; 3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente; b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t e' consentito limitatamente ai seguenti casi: a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR: 1) 1.1.3.1 2) 1.1.3.2 3) 1.1.3.3 4) 1.1.3.6 5) 1.7.1.4 b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR; c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato A dell'accordo ADR; d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'allegato A dell'accordo ADR. 4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2. 5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi e' disciplinato dall'art. 7, comma 3, lettera e).