Art. 13 
 
              Efficacia connessa all'emergenza COVID-19 
 
  1. Nel caso in cui  il  permanere  degli  effetti  derivanti  dalla
situazione epidemiologica da COVID-19 determini  ripercussioni  anche
sull'autotrasporto delle merci in termini  di  approvvigionamento  di
prodotti e materie prime per  l'industria  e  l'agricoltura,  nonche'
degli  ulteriori  beni  di  prima  necessita',  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  con  uno  o   piu'
specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio  sito  internet
istituzionale,    puo'    disporre    la    sospensione    temporanea
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.