Art. 13 Efficacia connessa all'emergenza COVID-19 1. Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19 determini ripercussioni anche sull'autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonche' degli ulteriori beni di prima necessita', il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con uno o piu' specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, puo' disporre la sospensione temporanea dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.