Art. 14 Entrata in vigore e disposizioni finali 1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con apposito decreto dirigenziale puo' apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitivita' dell'autotrasporto. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2021 Il Ministro: Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3139