Art. 14 
 
               Entrata in vigore e disposizioni finali 
 
  1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo  -  attuano,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del codice  della  strada,  le  direttive
contenute nel presente decreto e provvedono a darne  conoscenza  alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente od associazione interessati. 
  2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale,
al Ministero dell'interno ed  al  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 11. 
  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle
disposizioni del  presente  decreto,  tenendo  conto  del  protocollo
d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in  data  28
novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  con  apposito  decreto   dirigenziale   puo'   apportare
modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i  livelli  di
sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento
di competitivita' dell'autotrasporto. 
  4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 dicembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 3139