Art. 3 Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero 1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo. 3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due. 4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.