Art. 3 
 
            Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero 
 
  1.  Per  i  veicoli  provenienti  dall'estero,  muniti  di   idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del
carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'
posticipato di ore quattro. 
  2. Per i veicoli provenienti dall'estero con  un  solo  conducente,
qualora  il  periodo  di  riposo  giornaliero,  come   previsto   dal
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini  dopo  l'inizio
del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre
dal termine del periodo di riposo. 
  3.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due. 
  4. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  precedenti,  i  veicoli
provenienti dalla  Repubblica  di  San  Marino  e  dalla  Citta'  del
Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.