Art. 4 
 
           Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna 
 
  1. Per i veicoli  provenienti  dalla  Sardegna,  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del
carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'
posticipato di ore quattro. 
  2.  Per  i  veicoli  diretti   in   Sardegna   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro. 
  3. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. 
  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente
parte  del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco,  il  divieto  di  cui
all'art. 2 non si applica.