Art. 4 Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna 1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro. 3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.