Art. 5 Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia 1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica. 3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.