Art. 5 
 
           Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia 
 
  1. Per i  veicoli  che  circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla
rimanente  parte  del  territorio  nazionale  che  si  avvalgono   di
traghettamento, ad eccezione di  quelli  provenienti  dalla  Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,  purche'
muniti di idonea documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio,
l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2  e'  posticipato  di
ore quattro. 
  2. Per i  veicoli  che  circolano  in  Sicilia,  diretti  verso  la
rimanente  parte  del  territorio  nazionale  che  si  avvalgono   di
traghettamento, ad eccezione di  quelli  diretti  verso  la  Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,  purche'
muniti  di  idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  del
viaggio e  di  lettera  di  prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per
l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica. 
  3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per  tenere  conto  delle
difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per  la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore  due  e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.