Art. 6 Agevolazioni per il trasporto intermodale 1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unita' di carico dirette all'estero, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unita' di carico, nonche' della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalita' ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro. 2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. 3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purche' muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci. 4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonche' ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purche' muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unita' di carico. 5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall'art. 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede. 6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. 7. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica altresi' per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.