Art. 7 
 
             Categorie dei veicoli esentati dal divieto 
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli appartenenti ai seguenti soggetti: 
    a) Forze di polizia; 
    b) Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto; 
    c) Vigili del fuoco; 
    d) Protezione civile; 
    e) Croce rossa italiana; 
    f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata. 
  2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova,  altresi',  applicazione
per  i  veicoli  adibiti  ai  seguenti  servizi  pubblici,  anche  se
circolano scarichi: 
    a)  fornitura  di  acqua,  gas,  anche  in  bombole  ed   energia
elettrica; 
    b) nettezza urbana e raccolta rifiuti,  escluso  il  servizio  di
trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento  se  diverso
dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti  ed  alla
nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana», nonche'  i
veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano  il
servizio  di  smaltimento  rifiuti,  purche'   muniti   di   apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; 
    c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; 
    d)  servizi  postali,  effettuati  con  veicoli  appartenenti  al
Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o alle Poste italiane S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con
l'emblema PT o  con  l'emblema  Poste  italiane,  nonche'  quelli  di
supporto,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni,  anche  estera,
nonche' quelli in possesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999,  n.  261,  e  successive  modificazioni,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali; 
    e) servizi radiotelevisivi; 
    f) servizi di pronto intervento  e  di  emergenza  connessi  alla
gestione  della  circolazione   stradale,   utilizzati   dagli   enti
proprietari e/o gestori di strade; 
    g) altri  servizi  pubblici  finalizzati  a  soddisfare  esigenze
collettive  urgenti,  purche'   muniti   di   idonea   documentazione
comprovante la necessita'. 
  3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova,  altresi',  applicazione
per i veicoli ed i complessi di veicoli  appartenenti  alle  seguenti
particolari categorie, anche se circolano scarichi: 
    a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; 
    b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; 
    c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,
esclusivamente per il trasporto di latte fresco; 
    d) veicoli adibiti  al  trasporto  di  alimenti  per  animali  da
allevamento o di materie prime per la loro produzione; 
    e) autocisterne adibite al trasporto di  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia  pubblico  sia
privato; 
    f) macchine agricole ai  sensi  dell'art.  57  del  codice  della
strada e macchine agricole eccezionali ai  sensi  dell'art.  104  del
medesimo codice, fermi restando la necessita' dell'autorizzazione  di
cui  al  comma  8  del  citato  art.  104,  nonche'  il  divieto   di
circolazione, ai sensi dell'art.  175,  comma  2,  del  codice  della
strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art.  2
del medesimo codice. 
  4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei
seguenti casi particolari: 
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche'  il  veicolo  sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso  piu'  breve
tra la sede dell'impresa intestataria  del  veicolo  e  il  luogo  di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali; 
    b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessita',
richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede  fuori
dal centro abitato in cui ha sede l'impresa; 
    c) per i veicoli che compiono il percorso  per  il  rientro  alle
sedi,  principale  o  secondaria,  dell'impresa  intestataria   degli
stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato  certificato
di iscrizione alla Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato,
nonche' per il rientro alla residenza  o  domicilio  del  conducente,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto  e
non percorrano tratti autostradali. 
  5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 m  di  altezza,  con  impressa  in  nero  la
lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in  modo  ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.