Art. 9 Condizioni per la circolazione in deroga al divieto 1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessita' e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi: a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attivita' e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature; d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti; e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessita' della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessita' della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalita', di cui all'art. 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto; h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera; i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessita' e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche. 2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.