Art. 9 
 
         Condizioni per la circolazione in deroga al divieto 
 
  1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta  e  comprovata
necessita' e  urgenza,  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in  essi
contenute, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a seguito
di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle  procedure
contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui
all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi: 
    a) trasporto di  prodotti  agricoli  diversi  da  quelli  di  cui
all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a  condizione  che
tali esigenze siano riferibili a situazioni  particolari  debitamente
documentate,    temporalmente    e    spazialmente     limitate     e
quantitativamente definite; 
    b) trasporto di alimenti destinati agli  animali  da  allevamento
con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),
al fine di consentirne il continuo approvvigionamento,  a  condizione
che  tali  esigenze  siano  riferibili   a   situazioni   particolari
debitamente documentate,  temporalmente  e  spazialmente  limitate  e
quantitativamente definite; 
    c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da
cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse  nazionale,
destinati a specifiche attivita'  e  lavorazioni  che,  per  le  loro
particolari  caratteristiche  o   per   le   tecnologie   utilizzate,
richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in
continuo dei suddetti materiali e attrezzature; 
    d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora
i  sistemi   produttivi   e   l'organizzazione   della   filiera   di
distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di
tali prodotti; 
    e) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
fiere  e  mercati,   a   condizione   che   sia   presentata   idonea
documentazione  attestante  la  necessita'  della  circolazione   nei
periodi di vigenza del divieto; 
    f) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione  che  sia
presentata  idonea  documentazione  attestante  la  necessita'  della
circolazione nei periodi di vigenza del divieto; 
    g)  circolazione  di  veicoli  eccezionali  o  di  trasporti   in
condizioni di eccezionalita', di cui all'art.  10  del  codice  della
strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi  singoli
il cui transito non possa essere programmato al di fuori del  periodo
di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto; 
    h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente
per il raggiungimento di aree attrezzate per la  sosta  o  autoporti,
siti in prossimita' della frontiera; 
    i) altri casi singoli  di  comprovata  e  assoluta  necessita'  e
urgenza di trasporti  di  merci,  necessari  a  soddisfare  emergenze
particolari e specifiche. 
  2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono  essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde,  delle  dimensioni  di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero  la  lettera
«a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben  visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.