IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 107, comma 2, lettera b, il quale stabilisce che «Sono compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali» e l'art. 108 circa le competenze della Commissione europea in materia; Visto il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41 relativo alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili); Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione dell'art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell'art. 4; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»; Visto l'art. 1, commi da 714 a 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto, in particolare, il comma 715 del citato art. 1, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) un fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza da COVID-19, con compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali per complessivi 450 milioni di euro e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra per un totale di 50 milioni di euro; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 73, commi 2 e 3, che incrementa di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'art. 1, comma 715, della citata legge n. 178 del 2020, prevedendo ulteriori 285 milioni di euro per i gestori aeroportuali e ulteriori 15 milioni di euro per i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19; Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245, che, in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno disposto, tra l'altro, limitazioni all'apertura degli aeroporti nazionali e ai servizi di trasporto aereo, nonche' obblighi agli utenti, agli equipaggi e ai vettori; Viste le ordinanze del Ministro della salute, susseguitesi dal 30 giugno 2020, concernenti misure urgenti in materia di contenimento, gestione e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale; Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» ed, in particolare, l'allegato 3 - Aiuti di Stato, sezione «Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia di COVID-19»; Viste le ulteriori comunicazioni della Commissione europea UE 2020/C 91 I/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 di modifica di tale Quadro; Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 222 final dell'8 maggio 2020 «Seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 399 final dell'11 giugno 2020 «Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; Considerato che il comma 716 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel fissare alcuni criteri di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 715, impone di tener conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonche', al fine di evitare sovracompensazioni, dei minori costi sostenuti e dell'eventuale erogazione di misure di contribuzione pubblica o privata, a qualsiasi titolo erogata, in ragione dell'emergenza da COVID-19; Considerato che il comma 717 del medesimo art. 1 sancisce che il contributo puo' essere riconosciuto sino a copertura integrale del pregiudizio subito, determinato nel rispetto dei criteri di cui al suddetto comma 716, fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse, si procede alla rideterminazione proporzionale della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa, comunque nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stanziate ai sensi del comma 715; Considerato che, per le modalita' attuative nonche' per i criteri di determinazione e di erogazione del contributo, il suddetto art. 1, comma 718, rinvia ad uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che e' reso entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dall'acquisizione dello stesso; Viste le note del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 28 ottobre 2021, n. 39343 e n. 39344, con le quali lo schema di decreto e' stato trasmesso ai Presidenti del Senato e della Camera per l'acquisizione del prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 718, della legge n. 178 del 2020; Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari espressi in data 10 novembre 2021; Vista la condizione posta dal parere della IX Commissione della Camera e valutato che, per il soddisfacimento della stessa, risulta necessario un eventuale intervento di carattere normativo successivo all'emanazione ed attuazione del presente decreto; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata in data 12 maggio 2021, modificata il 12 luglio 2021, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri della misura di aiuto oggetto del presente decreto; Vista la decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'art. 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, come incrementata dall'art. 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, oggetto del presente decreto, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 - 30 giugno 2020/14 luglio 2020 e ha impartito al punto 2.7 specifiche indicazioni sulla metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile; Ritenuto necessario definire le modalita' attuative e i criteri di determinazione e di erogazione del contributo nel rispetto dei limiti e delle indicazioni di cui alla richiamata decisione della Commissione europea; Atteso che, all'esito di successive decisioni autorizzative della Commissione europea e nei limiti delle risorse disponibili, i periodi non coperti dal presente provvedimento, comunque compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, potranno essere oggetto di distinte misure attuative; Decreta: Art. 1 Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono presentare domanda di accesso al fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: a) i gestori aeroportuali che, alla data di entrata in vigore del citato art. 1, comma 715, erano in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC); b) i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra che, alla data di entrata in vigore del citato art. 1, comma 715, erano in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'ENAC. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 715, lettere a) e b), della legge n. 178 del 2020 e dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, l'accesso al fondo e' consentito sino alla concorrenza di 735 milioni di euro per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e sino a 65 milioni di euro per i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 3. I soggetti che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 presentano una sola domanda di ristoro dei danni complessivamente subiti, accedendo alla quota parte del fondo associata alla categoria relativa all'attivita' prevalentemente svolta.