Art. 2 
 
                   Compensazione dei danni subiti 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come  conseguenza
diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende,
sulla base dei criteri individuati  dall'art.  1,  comma  716,  della
legge n. 178 del 2020 e nel rispetto della metodologia  costantemente
seguita  nella  prassi  della  Commissione  europea  in  applicazione
dell'art.  107,  paragrafo  2,   lettera   b),   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,   la   riduzione,   direttamente
imputabile  all'emergenza  epidemiologica,  dei  ricavi  relativi  ai
servizi  aeronautici  e   a   quelli   non   aeronautici   funzionali
all'attivita' aeroportuale, registrata nell'arco  temporale  compreso
tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020/14 luglio 2020 rispetto allo
stesso periodo dell'anno 2019, determinata anche in ragione dei costi
aggiuntivi per far fronte all'emergenza da  COVID-19,  al  netto  dei
costi cessanti e  dei  minori  costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori sociali applicati e di altre  misure  di  sostegno  di
natura pubblica. 
  2. Il  danno  e'  calcolato,  per  ciascun  soggetto  beneficiario,
mettendo a confronto le voci mensili di costo e ricavo, di  cui  agli
allegati B.1 e B.2 del presente  decreto,  per  come  rilevate  dalle
scritture contabili del  medesimo  soggetto  e  che  concorrono  alla
formazione   dell'EBITDA   (Earnings    Before    Interest,    Taxes,
Depreciation, and Amortisation), del  periodo  1°  marzo  2020  -  30
giugno 2020 per i beneficiari  per  i  quali  e'  stata  prevista  la
ripresa delle attivita' a partire dal 3 o dal 14 giugno  2020  e  del
periodo 1° marzo 2020 - 14 luglio 2020 per i beneficiari per i  quali
e' stata prevista la ripresa delle attivita' a partire dal 15  luglio
2020, con le medesime voci contabili degli stessi periodi  del  2019,
tenuto conto della concreta sussistenza, ai fini della determinazione
del danno subito, del nesso di  causalita'  diretta  con  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 1, lettere b) e c). Sono esclusi gli  importi  recuperabili  da
assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte  per  il  ristoro
del medesimo danno. A fronte di eventuali importi derivanti  da  tali
fonti,  non  esclusi  dal  ristoro  di  cui  al  presente  decreto  e
successivamente  percepiti  dai  beneficiari,  il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili -  Dipartimento  per  la
mobilita' sostenibile - Direzione  generale  per  gli  aeroporti,  il
trasporto aereo e i servizi satellitari  procede  al  recupero  delle
corrispondenti somme, maggiorate degli interessi, ai  sensi  all'art.
6, comma 4. 
  3. Il danno nel periodo dal 1°  al  14  luglio  2020,  per  ciascun
beneficiario di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  e'  calcolato
applicando al delta EBITDA mensile tra luglio 2019 e luglio  2020  la
quota parte (percentuale) del differenziale del numero di  passeggeri
giornalieri registrati nei periodi 1° - 14 luglio negli anni  2019  e
2020 rispetto al medesimo differenziale calcolato  su  base  mensile,
come da formula seguente: 
    danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020 = (EBITDA luglio  2019
- EBITDA luglio 2020) x (passeggeri  dal  1°  al  14  luglio  2019  -
passeggeri dal 1° al 14 luglio 2020)  /  (passeggeri  luglio  2019  -
passeggeri luglio 2020). 
  4. Il danno nel periodo dal 1°  al  14  luglio  2020,  per  ciascun
beneficiario di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  e'  calcolato
applicando al delta EBITDA mensile tra luglio 2019 e luglio  2020  la
quota parte (percentuale) del differenziale del numero giornaliero di
movimenti aerei registrati nei periodi 1° - 14 luglio negli anni 2019
e 2020 rispetto al medesimo differenziale calcolato su base  mensile,
come da formula seguente: 
    danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020 = (EBITDA luglio  2019
- EBITDA luglio 2020) x (movimenti aerei dal 1° al 14 luglio  2019  -
movimenti aerei dal 1° al 14 luglio 2020) / (movimenti  aerei  luglio
2019 - movimenti aerei luglio 2020). 
  5. Nell'applicazione della metodologia di cui al presente articolo,
da operarsi nel rispetto della decisione positiva C(2021) 5702  final
del 26  luglio  2021  della  Commissione  europea,  e'  garantita  la
conformita' ai  principi  contabili  comunemente  utilizzati  per  la
formulazione dell'EBITDA, nei limiti  e  per  quanto  applicabili  ai
soggetti richiedenti. 
  6. Per i beneficiari che svolgono attivita' in qualita' di  gestori
aeroportuali o prestatori di servizi di assistenza a  terra  in  piu'
aeroporti, il danno e' calcolato come  somma  dei  danni  relativi  a
ciascun aeroporto, cosi' come risultanti dalle voci delle  rispettive
scritture contabili concorrenti alla formazione dell'EBITDA. 
  7. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovracompensazione  del  danno
subito. 
  8. Sono esclusi  dal  beneficio  i  soggetti  che  rientrano  nelle
previsioni dell'art. 46 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche ed integrazioni, ossia che abbiano  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti che lo Stato e'  tenuto  a  recuperare  in  esecuzione  di  una
decisione di  recupero  di  cui  all'art.  16  del  regolamento  (UE)
2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.