Art. 2 Compensazione dei danni subiti 1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende, sulla base dei criteri individuati dall'art. 1, comma 716, della legge n. 178 del 2020 e nel rispetto della metodologia costantemente seguita nella prassi della Commissione europea in applicazione dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la riduzione, direttamente imputabile all'emergenza epidemiologica, dei ricavi relativi ai servizi aeronautici e a quelli non aeronautici funzionali all'attivita' aeroportuale, registrata nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020/14 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, determinata anche in ragione dei costi aggiuntivi per far fronte all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati e di altre misure di sostegno di natura pubblica. 2. Il danno e' calcolato, per ciascun soggetto beneficiario, mettendo a confronto le voci mensili di costo e ricavo, di cui agli allegati B.1 e B.2 del presente decreto, per come rilevate dalle scritture contabili del medesimo soggetto e che concorrono alla formazione dell'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation), del periodo 1° marzo 2020 - 30 giugno 2020 per i beneficiari per i quali e' stata prevista la ripresa delle attivita' a partire dal 3 o dal 14 giugno 2020 e del periodo 1° marzo 2020 - 14 luglio 2020 per i beneficiari per i quali e' stata prevista la ripresa delle attivita' a partire dal 15 luglio 2020, con le medesime voci contabili degli stessi periodi del 2019, tenuto conto della concreta sussistenza, ai fini della determinazione del danno subito, del nesso di causalita' diretta con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c). Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. A fronte di eventuali importi derivanti da tali fonti, non esclusi dal ristoro di cui al presente decreto e successivamente percepiti dai beneficiari, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari procede al recupero delle corrispondenti somme, maggiorate degli interessi, ai sensi all'art. 6, comma 4. 3. Il danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020, per ciascun beneficiario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' calcolato applicando al delta EBITDA mensile tra luglio 2019 e luglio 2020 la quota parte (percentuale) del differenziale del numero di passeggeri giornalieri registrati nei periodi 1° - 14 luglio negli anni 2019 e 2020 rispetto al medesimo differenziale calcolato su base mensile, come da formula seguente: danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020 = (EBITDA luglio 2019 - EBITDA luglio 2020) x (passeggeri dal 1° al 14 luglio 2019 - passeggeri dal 1° al 14 luglio 2020) / (passeggeri luglio 2019 - passeggeri luglio 2020). 4. Il danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020, per ciascun beneficiario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e' calcolato applicando al delta EBITDA mensile tra luglio 2019 e luglio 2020 la quota parte (percentuale) del differenziale del numero giornaliero di movimenti aerei registrati nei periodi 1° - 14 luglio negli anni 2019 e 2020 rispetto al medesimo differenziale calcolato su base mensile, come da formula seguente: danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020 = (EBITDA luglio 2019 - EBITDA luglio 2020) x (movimenti aerei dal 1° al 14 luglio 2019 - movimenti aerei dal 1° al 14 luglio 2020) / (movimenti aerei luglio 2019 - movimenti aerei luglio 2020). 5. Nell'applicazione della metodologia di cui al presente articolo, da operarsi nel rispetto della decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021 della Commissione europea, e' garantita la conformita' ai principi contabili comunemente utilizzati per la formulazione dell'EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti. 6. Per i beneficiari che svolgono attivita' in qualita' di gestori aeroportuali o prestatori di servizi di assistenza a terra in piu' aeroporti, il danno e' calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto, cosi' come risultanti dalle voci delle rispettive scritture contabili concorrenti alla formazione dell'EBITDA. 7. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno subito. 8. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che rientrano nelle previsioni dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, ossia che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.