Art. 5 Istruttoria e pagamento 1. L'ENAC cura l'istruttoria delle domande presentate e comunica alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, entro e non oltre settanta giorni dal termine per la presentazione delle stesse, l'esito di tale istruttoria e l'esatto importo, per ciascun richiedente, del danno risarcibile e del contributo effettivamente spettante, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 717, della legge n. 178 del 2020 e che le eventuali minori somme erogate in favore dei singoli beneficiari in ragione del limite del 20% della disponibilita' del fondo, come ripartito dal comma 715, lettere a) e b) della medesima legge e dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, applicabile nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, concorrono al ristoro dei soggetti che non hanno raggiunto tale limite. 2. La competente Direzione generale adotta, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i provvedimenti di accoglimento o rigetto per le domande presentate, con l'indicazione dell'esito dell'istruttoria dell'ENAC, dell'importo del danno risarcibile e del contributo effettivamente assegnato a ciascun richiedente. 3. I provvedimenti di accoglimento o rigetto sono comunicati ai soggetti richiedenti, all'ENAC e pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, anche ai fini dei controlli e delle verifiche di cui al successivo art. 6. 4. I richiedenti presentano alla Direzione generale e all'ENAC, a pena di decadenza dal beneficio, nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, la dichiarazione aggiornata e firmata dal rappresentante legale di cui all'art. 3, comma 1, lettera e). 5. Al fine di corrispondere il contributo di cui al comma 2, la Direzione generale trasferisce all'ENAC, di cui si avvale come soggetto pagatore, le risorse per procedere al pagamento, nei limiti dello stanziamento disponibile sul fondo di cui all'art. 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, cosi' come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. 6. L'ENAC procede al pagamento del contributo entro venti giorni dalla notifica dei provvedimenti di accoglimento di cui al comma 3, previa ricezione della dichiarazione di cui al comma 4. 7. A conclusione delle operazioni di pagamento, l'ENAC presenta alla Direzione generale il rendiconto dei contributi di cui al comma 2, complessivamente erogati ai soggetti richiedenti e procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali eccedenze accertate alla data del 31 dicembre 2021, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza.