Art. 5 
 
                       Istruttoria e pagamento 
 
  1. L'ENAC cura l'istruttoria delle domande  presentate  e  comunica
alla Direzione generale per gli aeroporti, il  trasporto  aereo  e  i
servizi satellitari, entro e non oltre settanta  giorni  dal  termine
per la presentazione delle stesse,  l'esito  di  tale  istruttoria  e
l'esatto importo, per ciascun richiedente, del  danno  risarcibile  e
del contributo  effettivamente  spettante,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 717, della legge n. 178 del 2020 e che le
eventuali minori somme erogate in favore dei singoli  beneficiari  in
ragione del limite del  20%  della  disponibilita'  del  fondo,  come
ripartito dal comma 715, lettere a)  e  b)  della  medesima  legge  e
dall'art. 73, commi  2  e  3,  del  decreto-legge  n.  73  del  2021,
applicabile nel caso in cui il totale  dei  contributi  riconoscibili
sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, concorrono  al
ristoro dei soggetti che non hanno raggiunto tale limite. 
  2. La competente Direzione  generale  adotta,  entro  venti  giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui   al   comma   1,   i
provvedimenti di accoglimento o rigetto per  le  domande  presentate,
con l'indicazione dell'esito dell'istruttoria dell'ENAC, dell'importo
del danno risarcibile e del  contributo  effettivamente  assegnato  a
ciascun richiedente. 
  3. I provvedimenti di accoglimento o  rigetto  sono  comunicati  ai
soggetti  richiedenti,   all'ENAC   e   pubblicati   sul   sito   web
istituzionale del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, anche ai fini dei controlli e delle verifiche di cui  al
successivo art. 6. 
  4. I richiedenti presentano alla Direzione generale e  all'ENAC,  a
pena di  decadenza  dal  beneficio,  nel  termine  di  cinque  giorni
naturali e consecutivi dalla  comunicazione  dell'accoglimento  della
domanda, la dichiarazione aggiornata  e  firmata  dal  rappresentante
legale di cui all'art. 3, comma 1, lettera e). 
  5. Al fine di corrispondere il contributo di cui  al  comma  2,  la
Direzione generale  trasferisce  all'ENAC,  di  cui  si  avvale  come
soggetto pagatore, le risorse per procedere al pagamento, nei  limiti
dello stanziamento disponibile sul fondo di  cui  all'art.  1,  comma
715, della legge n. 178 del 2020, cosi' come  incrementato  dall'art.
73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. 
  6. L'ENAC procede al pagamento del contributo  entro  venti  giorni
dalla notifica dei provvedimenti di accoglimento di cui al  comma  3,
previa ricezione della dichiarazione di cui al comma 4. 
  7. A conclusione delle operazioni  di  pagamento,  l'ENAC  presenta
alla Direzione generale il rendiconto dei contributi di cui al  comma
2, complessivamente erogati ai  soggetti  richiedenti  e  procede  al
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle  eventuali
eccedenze accertate alla data del 31  dicembre  2021,  tenendo  conto
delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale  data  le
operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza.