Art. 6 Divieto di cumulo e verifiche 1. I contributi corrisposti ai sensi dell'art. 5 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggetti a recupero, in qualsiasi momento nel caso in cui gli stessi superino il danno subito come definito all'art. 2. 2. La presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa costituisce motivo di decadenza dai benefici di cui al presente decreto. 3. L'accertamento, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dalla Direzione generale, su un campione pari almeno al 30 per cento dei beneficiari, dell'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione o della spettanza solo parziale della stessa, comporta, da parte della medesima Direzione generale, rispettivamente, la revoca dei benefici e il recupero degli importi erogati ovvero la riduzione e il recupero della somma eccedente indebitamente corrisposta. 4. La restituzione, in sede di recupero parziale o totale della misura di compensazione ai sensi dei commi 1 e 3, a cui il beneficiario e' obbligato, e' maggiorata del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, anch'essi comprensivi di interessi. Le somme recuperate sono versate sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 5. Il recupero parziale o totale degli importi erogati, nei casi previsti dal presente decreto, e' effettuato nel rispetto delle modalita' di cui alla comunicazione della Commissione europea 2019/C247/01 sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili.