Art. 6 
 
                    Divieto di cumulo e verifiche 
 
  1.  I  contributi  corrisposti  ai  sensi  dell'art.  5  non   sono
cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi  ammissibili  e  sono
soggetti a recupero, in qualsiasi momento nel caso in cui gli  stessi
superino il danno subito come definito all'art. 2. 
  2. La presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa
costituisce motivo di decadenza  dai  benefici  di  cui  al  presente
decreto. 
  3. L'accertamento, a seguito  di  notizie  o  fatti  intervenuti  o
all'esito di controlli effettuati dalla  Direzione  generale,  su  un
campione   pari   almeno   al   30   per   cento   dei   beneficiari,
dell'insussistenza  dei  requisiti  di   accesso   alle   misure   di
compensazione o della spettanza solo parziale della stessa, comporta,
da parte  della  medesima  Direzione  generale,  rispettivamente,  la
revoca dei benefici e il recupero degli  importi  erogati  ovvero  la
riduzione  e  il  recupero  della   somma   eccedente   indebitamente
corrisposta. 
  4. La restituzione, in sede di recupero  parziale  o  totale  della
misura di  compensazione  ai  sensi  dei  commi  1  e  3,  a  cui  il
beneficiario e' obbligato, e' maggiorata del tasso di interesse  pari
al tasso di riferimento determinato  dalla  Banca  centrale  europea,
vigente alla data dell'erogazione  del  contributo,  per  il  periodo
intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del  provvedimento
di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il  recupero  delle  somme
erogate e revocate, anch'essi  comprensivi  di  interessi.  Le  somme
recuperate sono  versate  sul  pertinente  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  5. Il recupero parziale o totale degli importi  erogati,  nei  casi
previsti dal presente  decreto,  e'  effettuato  nel  rispetto  delle
modalita'  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione   europea
2019/C247/01  sul  recupero  degli  aiuti   di   Stato   illegali   e
incompatibili.