Art. 2 
 
Criteri di riparto per il finanziamento  dei  centri  antiviolenza  e
                         delle case-rifugio 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5,  comma
2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si  provvede  a
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo  di  cui  all'art.
5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  in  base  ai
seguenti criteri: 
    a) Euro 10.000.000,00 al finanziamento  dei  centri  antiviolenza
pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; 
    b)  Euro  10.000.000,00  al  finanziamento   delle   case-rifugio
pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 
  2. Nella programmazione degli interventi  di  cui  al  comma  1  le
Regioni considerano l'adozione  di  opportune  modalita'  volte  alla
sostenibilita' finanziaria ed operativa  dei  centri  antiviolenza  e
delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo  le  specifiche
esigenze territoriali. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo tra le regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1 gennaio  2021  riferiti  alla
popolazione residente nelle Regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari  opportunita'
dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al
numero di centri antiviolenza e delle  case-rifugio  esistenti  nelle
regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la  tabella
2 allegate al presente decreto. 
  4. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  5-bis,
comma 2, lettera d) del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  le
schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno  indicare
gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la  presenza  dei
centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione. 
  5. La quota delle  risorse  destinate  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad  euro  102.029,11  ed  euro
244.428,82, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi  dell'art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A  tale  fine  la
predetta quota e' versata all'entrata del bilancio  dello  Stato,  al
capo X, capitolo 2368, art. 6.