Art. 2 Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri: a) Euro 10.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; b) Euro 10.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1 le Regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali. 3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1 gennaio 2021 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle province autonome nonche' sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 allegate al presente decreto. 4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione. 5. La quota delle risorse destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 102.029,11 ed euro 244.428,82, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.