Art. 3 Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) 1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g) ,h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potra' essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto, in particolare per il 2021, prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale: a. iniziative volte a superare le difficolta' connesse all'emergenza da Covid 19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza; c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza; d. azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza; e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita; f. azioni di informazione, comunicazione e formazione; g. programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali. 2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto. 3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.