IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza  pubblica»,  come  modificata  dalla  legge  7
aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31  dicembre  2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in
materia di  coordinamento  delle  politiche  economiche  degli  Stati
membri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n.  140,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e  in  particolare  l'art.  4,
comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale  delle  politiche  attive
del lavoro - ANPAL; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano di ripresa  e  resilienza  e
altre misure urgenti per gli investimenti; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2021   n.   77,   concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge  n.  77
del  2021  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Ritenuto  necessario  procedere  all'attuazione  delle   misure   a
titolarita' del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  in
collaborazione con l'ANPAL, di cui alla Missione M5,  componente  C1,
tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive  del  lavoro  e
formazione»,  per  quanto  concerne  in  particolare  l'adozione  del
Programma nazionale per  la  garanzia  occupabilita'  dei  lavoratori
(GOL); 
  Considerato che all'adozione del Piano nuove competenze, di cui  al
medesimo intervento del PNRR si procedera' con successivo decreto; 
  Visto l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, che  prevede  l'istituzione  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di   un   fondo
denominato:  «Fondo  per  il  potenziamento  delle  competenze  e  la
riqualificazione professionale», con una  dotazione  iniziale  di  50
milioni di  euro  per  l'anno  2021,  finalizzato  a  contribuire  al
finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari
di trattamenti di integrazione salariale per i quali  e'  programmata
una riduzione dell'orario  di  lavoro  superiore  al  30  per  cento,
calcolata in un periodo di dodici mesi, nonche' ai  percettori  della
nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); 
  Ritenuto di individuare i criteri e le modalita' di utilizzo  delle
risorse del Fondo in parola con il presente decreto, considerato  che
le finalita' previste sono pienamente riconducibili a quelle  che  si
adottano con il Programma GOL; 
  Acquisita  in  data  21  ottobre  2021  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                            Programma GOL 
 
  1. E' adottato il Programma nazionale per la garanzia occupabilita'
dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», di cui  all'allegato  A,
parte integrante del presente decreto. 
  2. L'adozione del Programma GOL, ai sensi del comma 1,  costituisce
parte del traguardo (milestone) di cui alla missione  M5,  componente
C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del  lavoro
e formazione», del PNRR. 
  3. Sulla base delle indicazioni del Programma di cui  al  comma  1,
favorendo la consultazione delle  parti  sociali,  le  regioni  e  le
province autonome adottano un Piano  regionale  per  l'attuazione  di
GOL. Il Piano e' adottato dalla regione o provincia  autonoma  previa
valutazione  di  coerenza  con  il  Programma  nazionale   da   parte
dell'ANPAL, a cui e' inviato per l'esame entro sessanta giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime  entro
trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.