IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Ritenuto necessario procedere all'attuazione delle misure a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'ANPAL, di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», per quanto concerne in particolare l'adozione del Programma nazionale per la garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL); Considerato che all'adozione del Piano nuove competenze, di cui al medesimo intervento del PNRR si procedera' con successivo decreto; Visto l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali e' programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); Ritenuto di individuare i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo in parola con il presente decreto, considerato che le finalita' previste sono pienamente riconducibili a quelle che si adottano con il Programma GOL; Acquisita in data 21 ottobre 2021 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Programma GOL 1. E' adottato il Programma nazionale per la garanzia occupabilita' dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto. 2. L'adozione del Programma GOL, ai sensi del comma 1, costituisce parte del traguardo (milestone) di cui alla missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del PNRR. 3. Sulla base delle indicazioni del Programma di cui al comma 1, favorendo la consultazione delle parti sociali, le regioni e le province autonome adottano un Piano regionale per l'attuazione di GOL. Il Piano e' adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL, a cui e' inviato per l'esame entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.