Art. 2 
 
                               Risorse 
 
  1. Ai fini dell'attuazione degli interventi  di  cui  al  Programma
GOL, in sede di prima applicazione, e' assegnata alle regioni e  alle
province autonome una quota del 20 per cento del totale delle risorse
attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche  attive  del  lavoro  e
formazione» del PNRR, pari a 880 milioni di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e  alle
province  autonome  in  base  alla  media  ponderata   dei   seguenti
indicatori, cui e' assegnato il peso di seguito indicato: 
      a) quota regionale dei beneficiari della nuova  prestazione  di
assicurazione  sociale  per  l'impiego   (NASPI),   flusso   annuale,
annualita' 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,40; 
      b) quota regionale dei beneficiari del reddito di  cittadinanza
indirizzati ai centri per l'impiego ai sensi dell'art.  4,  comma  5,
del decreto-legge n. 4 del 2019, al netto  di  esclusi  ed  esonerati
dagli obblighi, stock di  beneficiari  correnti  al  30  giugno  2021
(fonte ANPAL); peso assegnato: 0,10; 
    c) quota regionale persone in cerca di  occupazione,  media  2020
(fonte ISTAT); peso assegnato: 0,35; 
      d) quota regionale occupati, media  2020  (fonte  ISTAT);  peso
assegnato: 0,05; 
      e) quota regionale lavoratori in  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, media annualita' 2017-19 (dati comunicati  dall'INPS);
peso assegnato: 0,10. 
  3. Le somme di cui al comma 1,  attribuite  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  sulla  base  delle  quote  percentuali  regionali
individuate ai sensi del comma  2,  sono  indicate  nella  Tabella  1
dell'Allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  4. Gli indicatori di cui al comma 2 sono utilizzati solo in sede di
prima applicazione. Per  i  successivi  riparti,  cui  si  procedera'
annualmente con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni  e   province
autonome, si individuano i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse
sulla base del numero dei beneficiari  del  Programma  GOL  presi  in
carico in ciascuna regione e provincia  autonoma  e  dell'avanzamento
della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati. 
  5. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'Allegato  B  sono  erogate
alle  regioni  e  alle  province  autonome  per   il   75%   all'atto
dell'approvazione del Piano regionale di cui  all'art.  1,  comma  3.
All'erogazione  delle  risorse  residue   si   provvede   una   volta
rendicontato l'utilizzo nelle modalita' previste di almeno il 50% del
totale indicato nella medesima Tabella 1.