Art. 2 Risorse 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma GOL, in sede di prima applicazione, e' assegnata alle regioni e alle province autonome una quota del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 880 milioni di euro. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui e' assegnato il peso di seguito indicato: a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), flusso annuale, annualita' 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,40; b) quota regionale dei beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati ai centri per l'impiego ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 4 del 2019, al netto di esclusi ed esonerati dagli obblighi, stock di beneficiari correnti al 30 giugno 2021 (fonte ANPAL); peso assegnato: 0,10; c) quota regionale persone in cerca di occupazione, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,35; d) quota regionale occupati, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,05; e) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualita' 2017-19 (dati comunicati dall'INPS); peso assegnato: 0,10. 3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella Tabella 1 dell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Gli indicatori di cui al comma 2 sono utilizzati solo in sede di prima applicazione. Per i successivi riparti, cui si procedera' annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome, si individuano i criteri di ripartizione delle risorse sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati. 5. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B sono erogate alle regioni e alle province autonome per il 75% all'atto dell'approvazione del Piano regionale di cui all'art. 1, comma 3. All'erogazione delle risorse residue si provvede una volta rendicontato l'utilizzo nelle modalita' previste di almeno il 50% del totale indicato nella medesima Tabella 1.