Art. 3 Obiettivi 1. In misura proporzionale alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono fissati gli obiettivi che le regioni e le province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2022, riportati nella Tabella 2 dell'Allegato B. 2. Fermi restando gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome assicurano comunque il puntuale e pieno raggiungimento del traguardo (milestone) M5C1-2, di cui all'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, citata in premessa, concernente l'entrata in vigore entro il termine del 31 dicembre 2022 di tutti i Piani di cui all'art. 1, comma 3, e il raggiungimento in ciascuna regione e provincia autonoma dell'obiettivo indicato nella Tabella 2, sezione (C), dell'Allegato B. 3. Nel rispetto degli obiettivi e del traguardo di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome assicurano, tra l'altro, in coerenza con quanto previsto nel Programma GOL alla sezione 5 «I beneficiari», che gli interventi in favore dei percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista la condizionalita', siano attivati entro quattro mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica. Le regioni e le province autonome assicurano altresi' che sia data priorita' agli interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore delle persone piu' vulnerabili identificate quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilita', giovani con meno di trenta anni di eta', lavoratori con almeno cinquantacinque anni, in maniera da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo secondario M5C1-3 secondo il quale le citate categorie rappresentino almeno il 75% del totale di 3 milioni di beneficiari del Programma entro il termine del 2025. 4. L'ANPAL vigila sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi da parte delle regioni e delle province autonome, che si impegnano alla puntuale rilevazione dei dati finanziari, fisici e procedurali secondo le indicazioni che verranno fornite, in particolare per l'invio al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Anche nelle fasi iniziali del Programma, e' comunque garantita la trasmissione dei dati e dei documenti - in particolare, quelli riferiti al conseguimento di milestone e target - mediante invii concordati e coordinati. 5. Qualora emergano, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento del Programma GOL, criticita' nel raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e del traguardo di cui al comma 2, l'ANPAL identifica tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse, le regioni e le province autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione e, d'intesa con le medesime e con il supporto di ANPAL Servizi S.p.a., attiva interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.