Art. 3 
 
                              Obiettivi 
 
  1.  In  misura  proporzionale  alle  risorse  assegnate  ai   sensi
dell'art. 2, comma 3, sono fissati gli obiettivi che le regioni e  le
province autonome si impegnano a raggiungere  entro  il  31  dicembre
2022, riportati nella Tabella 2 dell'Allegato B. 
  2. Fermi restando gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e  le
province  autonome  assicurano   comunque   il   puntuale   e   pieno
raggiungimento del traguardo (milestone) M5C1-2, di cui  all'allegato
della decisione di esecuzione del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio
2021, citata in premessa, concernente l'entrata in  vigore  entro  il
termine del 31 dicembre 2022 di tutti i  Piani  di  cui  all'art.  1,
comma 3, e il raggiungimento in ciascuna regione e provincia autonoma
dell'obiettivo indicato nella Tabella 2, sezione  (C),  dell'Allegato
B. 
  3. Nel rispetto degli obiettivi e del traguardo di cui ai commi 1 e
2, le regioni e le province  autonome  assicurano,  tra  l'altro,  in
coerenza con quanto previsto nel Programma  GOL  alla  sezione  5  «I
beneficiari»,  che  gli  interventi  in  favore  dei  percettori   di
ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia  prevista
la  condizionalita',  siano  attivati  entro   quattro   mesi   dalla
maturazione del diritto alla prestazione economica. Le regioni  e  le
province autonome assicurano altresi' che  sia  data  priorita'  agli
interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore  delle
persone piu' vulnerabili identificate  quali  donne,  disoccupati  di
lunga durata, persone con disabilita', giovani  con  meno  di  trenta
anni di eta', lavoratori con almeno cinquantacinque anni, in  maniera
da contribuire al  raggiungimento  dell'obiettivo  secondario  M5C1-3
secondo il quale le citate categorie rappresentino almeno il 75%  del
totale di 3 milioni di beneficiari del Programma entro il termine del
2025. 
  4. L'ANPAL vigila sulla tempestiva, efficace e corretta  attuazione
degli interventi da parte delle regioni e  delle  province  autonome,
che si impegnano  alla  puntuale  rilevazione  dei  dati  finanziari,
fisici e procedurali secondo le indicazioni che verranno fornite,  in
particolare per  l'invio  al  sistema  di  monitoraggio  gestito  dal
Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale  per
il PNRR.  Anche  nelle  fasi  iniziali  del  Programma,  e'  comunque
garantita la trasmissione dei dati e dei documenti - in  particolare,
quelli riferiti al conseguimento di  milestone  e  target -  mediante
invii concordati e coordinati. 
  5. Qualora emergano, in sede di monitoraggio e analisi dei dati  di
avanzamento del Programma GOL, criticita'  nel  raggiungimento  degli
obiettivi di cui al comma 1 e  del  traguardo  di  cui  al  comma  2,
l'ANPAL identifica tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse,
le regioni e le province autonome che presentano particolari  ritardi
nell'attuazione e, d'intesa con le medesime  e  con  il  supporto  di
ANPAL Servizi S.p.a., attiva interventi di tutoraggio, fermi restando
i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1,  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77.