IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del  comma  13  dell'art.  48  sopra
citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012
recante:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento  dell'AIFA  in
attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie  avanzate
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  23  giugno  2015,  n.  143,
recante «Procedure operative e  soluzioni  tecniche  per  un'efficace
azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013)»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con  il  quale
sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e
la valutazione dei trattamenti e dei vaccini contro il COVID-19; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali e'  stato
prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il  n.  30  del  22
luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dell'AIFA:   «Elementi   di
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Vista la determina STDG del 18 agosto 2021, n. 973 di  conferimento
alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega ai sensi  dell'art.  16,
comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
dell'art. 10,  comma  2,  lettera  e)  del  decreto  ministeriale  n.
245/2004 citati, all'adozione dei  provvedimenti  di  classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, per il periodo di durata dell'incarico conferitole  ai  sensi
della determina n. 960/2021; 
  Vista la domanda presentata dalla societa' titolare GlaxoSmithKline
Trading Services Limited alla Agenzia europea del farmaco EMA  il  18
novembre 2021, di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
medicinale  per  uso  umano,   anticorpo   monoclonale   ricombinante
denominato «Xevudy»; 
  Visto il parere positivo del CHMP  dell'EMA  (EMA/CHMP/694299/2021)
del 16 dicembre 2021, relativo alla autorizzazione all'immissione  in
commercio del suddetto medicinale; 
  Vista la  decisione  della  Commissione  europea  n.  9841  del  17
dicembre  2021,  che  autorizza  l'immissione  in   commercio   della
specialita'    medicinale    anticorpo    monoclonale    ricombinante
anti-COVID-19 denominato «Xevudy»; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  17  dicembre
2021 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea
relative  alla  autorizzazione   all'immissione   in   commercio   di
medicinali al 17 dicembre 2021; 
  Visto il parere favorevole  della  Commissione  tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA rilasciato nella seduta straordinaria del  22  dicembre
2021 relativo  alla  classificazione  ai  fini  della  fornitura,  su
proposta  dell'Ufficio  procedure  centralizzate,  della  specialita'
medicinale   anticorpo   monoclonale    ricombinante    anti-COVID-19
denominato «Xevudy»; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
  1. La confezione del seguente medicinale per  uso  umano  di  nuova
autorizzazione, corredata di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai
fini della fornitura: 
      XEVUDY, descritta in  dettaglio  nell'allegato,  che  fa  parte
integrante del  presente  provvedimento,  e'  collocata  in  apposita
sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita'. 
  2.   Il   titolare    dell'A.I.C.,    prima    dell'inizio    della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia
del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data
di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  3.  Per  i  medicinali  di  cui  al  comma  3  dell'art.   12   del
decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la
collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina  viene
meno automaticamente in caso di mancata presentazione  della  domanda
di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma  5-ter,  dello  stesso  decreto,  con  la  conseguenza  che  il
medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. 
  4. La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 23 dicembre 2021 
 
                                              Il dirigente: Ammassari